Intervista al Presidente OUA, Nicola Marino: revisione geografia giudiziaria
Sabato 6 Aprile si è tenuto un incontro, promosso dall'Oua, con il sostegno del Coordinamento degli Ordini Minori e la partecipazione del Cnf, di una folta rappresentanza degli Ordini forensi e delleContinua...Dl "Fare": ritorna la mediazione
Approvato il Decreto Fare contenente misure urgenti per la crescita e per rilanciare l'economia. Il provvedimento ha come base le 6 Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea il 29 mContinua...Giustizia, CNF - CSM: avvocati e magistrati collaborazione per formazione comune
"La collaborazione tra avvocatura e magistratura è necessaria per promuovere la migliore efficienza dell'amministrazione della giustizia; ma per gli avvocati significa anche poter valorizzare la proprContinua...- Fonte: http://www.in-giustizia.eu/
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In-Giustizia - La Parola al Popolo !
ANSA: ULTIME NEWS CRONACA
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Assessorato firma protocollo,a lavoro 8 detenuti anche capi clan
L’ABUSO DI UFFICIO ED IL RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO
L’abuso d’ufficio ed il rifiuto di atti di ufficio sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali o dagli incaricati di un Pubblico servizio.
L’abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 c.p., si verifica quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, approfittando della posizione rivestita, procura, volontariamente, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure arreca ad altri un danno ingiusto.
L’abuso, inoltre, deve consistere nella violazione di norme di legge o di regolamento, o nella violazione dell’obbligo di astensione di chi abbia nella vicenda un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
Pertanto, affinchè si configuri tale reato è necessario che siano presenti le seguenti condizioni: 1. l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto; 2. la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti; 3. la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto.
Il rifiuto di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 c.p., si verifica invece quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, si rifiuta consapevolmente di adottare un atto che, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo; si verifica, inoltre, quando il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico servizio non compie un atto richiestogli, entro 30 giorni, ovvero non espone le ragioni del ritardo.
Dunque, pur trattandosi in entrambi i casi di delitti che possono essere commessi solo dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un Pubblico servizio (c.d. delitti propri), le differenze consistono nel fatto che mentre con l’abuso d’ufficio il reo approfitta della sua qualità e compie un atto procurando, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, con il rifiuto di atti d’ufficio il reo si rifiuta di compiere un atto dovuto.
Fonte: http://www.studio-avvocato-penale.it/
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L’abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 c.p., si verifica quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, approfittando della posizione rivestita, procura, volontariamente, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure arreca ad altri un danno ingiusto.
L’abuso, inoltre, deve consistere nella violazione di norme di legge o di regolamento, o nella violazione dell’obbligo di astensione di chi abbia nella vicenda un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
Pertanto, affinchè si configuri tale reato è necessario che siano presenti le seguenti condizioni: 1. l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto; 2. la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti; 3. la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto.
Il rifiuto di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 c.p., si verifica invece quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, si rifiuta consapevolmente di adottare un atto che, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo; si verifica, inoltre, quando il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico servizio non compie un atto richiestogli, entro 30 giorni, ovvero non espone le ragioni del ritardo.
Dunque, pur trattandosi in entrambi i casi di delitti che possono essere commessi solo dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un Pubblico servizio (c.d. delitti propri), le differenze consistono nel fatto che mentre con l’abuso d’ufficio il reo approfitta della sua qualità e compie un atto procurando, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, con il rifiuto di atti d’ufficio il reo si rifiuta di compiere un atto dovuto.
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DIFFERENZA TRA CORRUZIONE E CONCUSSIONE
La corruzione e la concussione sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali (Art. 357 c.p.) o dagli Incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).
In alcuni casi vi è la cooperazione di un soggetto privato (corruzione), in altri vi è la cooptazione della volontà di quest'ultimo (concussione).
Nello specifico, la concussione è disciplinata dall' Art. 317 c.p. ed è commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
La corruzione, invece, è il delitto commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio (cfr. Art. 318 c.p.), o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (cfr. Art. 319 c.p.), riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
Come si vede, dunque, mentre nella concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità, costringe qualcuno a dare o promettere una qualche utilità, nella corruzione il soggetto privato è d'accordo con il pubblico ufficiale nel dargli o promettergli denaro o altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Questa differenza sostanziale tra concussione e corruzione, poi, comporta che il Legislatore ha previsto la punizione anche per il corruttore (cfr. Art. 321 c.p.) e per l'istigatore alla corruzione (cfr. Art. 322 c.p.), cioè del privato che dà, offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.
Altra differenza, infine, è che la persona incaricata di un pubblico servizio risponde penalmente della corruzione per atti del suo ufficio solo se ricopre la qualità di pubblico impiegato (cfr. Art. 320 c.p.), mentre il pubblico ufficiale ne risponde in ogni caso.
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In alcuni casi vi è la cooperazione di un soggetto privato (corruzione), in altri vi è la cooptazione della volontà di quest'ultimo (concussione).
Nello specifico, la concussione è disciplinata dall' Art. 317 c.p. ed è commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.
La corruzione, invece, è il delitto commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio (cfr. Art. 318 c.p.), o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (cfr. Art. 319 c.p.), riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
Come si vede, dunque, mentre nella concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità, costringe qualcuno a dare o promettere una qualche utilità, nella corruzione il soggetto privato è d'accordo con il pubblico ufficiale nel dargli o promettergli denaro o altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Questa differenza sostanziale tra concussione e corruzione, poi, comporta che il Legislatore ha previsto la punizione anche per il corruttore (cfr. Art. 321 c.p.) e per l'istigatore alla corruzione (cfr. Art. 322 c.p.), cioè del privato che dà, offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.
Altra differenza, infine, è che la persona incaricata di un pubblico servizio risponde penalmente della corruzione per atti del suo ufficio solo se ricopre la qualità di pubblico impiegato (cfr. Art. 320 c.p.), mentre il pubblico ufficiale ne risponde in ogni caso.
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Scandalo in Procura. Il Procuratore Capo archivia le denunce contro le banche
Il Procuratore Capo della Repubblica di un Tribunale Italiano archivia le denunce contro le banche, iscrivendole a “modello 45” delle notizie insensate. Una vittima bancaria denuncia i fatti e il Procuratore Generale avoca il fascicolo. Ora si farà chiarezza.
Ecco il documento.
Sapete in che cosa consiste il così detto “modello 45″?
Ecco che cos'è e a cosa serve.
Emidio Orsini di “Delitto Usura” ci da notizia che proprio a causa di queste archiviazioni de plano, una persona ha scritto una lettera dicendo che per lui non c’erano più speranze, solo il suicidio poteva essere risolutivo. Immediatamente sono state fatte tutte le procedure del caso per evitare l’ennesima morte.
Ecco la lettera devastante, il grido straziante della disperazione di chi non trova conforto nelle Istituzioni, nella Giustizia.
Fonte: LiberoReporter
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Ecco il documento.
Sapete in che cosa consiste il così detto “modello 45″?
Ecco che cos'è e a cosa serve.
Emidio Orsini di “Delitto Usura” ci da notizia che proprio a causa di queste archiviazioni de plano, una persona ha scritto una lettera dicendo che per lui non c’erano più speranze, solo il suicidio poteva essere risolutivo. Immediatamente sono state fatte tutte le procedure del caso per evitare l’ennesima morte.
Ecco la lettera devastante, il grido straziante della disperazione di chi non trova conforto nelle Istituzioni, nella Giustizia.
Fonte: LiberoReporter
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PAPA: INCONTRO CON NAPOLITANO
«Il popolo italiano cresca nella giustizia e nella pace».
Signor Presidente della Repubblica,
desidero ringraziaLa vivamente per questa Sua gradita visita, che mi offre l’opportunità di rivolgere il mio più cordiale saluto a Lei e all'intero Popolo italiano, i cui rappresentanti L’hanno recentemente eletta per un nuovo mandato alla più alta carica dello Stato. Estendo poi il mio saluto e il mio ringraziamento a tutti i Membri della distinta Delegazione che L’accompagna.
Fonte: l'Avvenire - Articolo Completo
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Presentazione del Comitato "Altra Proposta"
Giustizia Giusta ! |
Gli ultimi anni della storia della magistratura sono stati caratterizzati da una sempre crescente disaffezione dei magistrati per ogni attività e partecipazione collettiva, a causa della perdita della concreta capacità di rappresentanza da parte dell’A.N.M. e della crisi di credibilità dell’autogoverno.
Da tempo siamo convinti che questa deriva sia dovuta, principalmente se non esclusivamente, alla decisiva influenza che le correnti hanno nella selezione dei rappresentanti dell’A.N.M. e nella vita dell’associazione, nonché, soprattutto, sull’operare del C.S.M. e degli altri organi di autogoverno, per il condizionamento che esse esercitano, secondo strettissime logiche di appartenenza, su ogni scelta di autogoverno della magistratura, a cominciare dalla selezione dei magistrati dirigenti.
Questa realtà è oggi nota a tutti anche a causa della recente involontaria diffusione di comunicazioni dalle quali chiaramente emerge come, da un lato, magistrati operanti in una corrente si rivolgono a componenti del C.S.M. appartenenti al loro gruppo per segnalare le “doti” di un candidato, tra le stesse includendo l’appartenenza di quest’ultimo allo stesso gruppo, e come, dall'altro lato, i componenti dell’organo istituzionale considerino nella loro scelta anche l’opportunità politica di sostenere, per l’attribuzione dell’incarico, il concorrente espressione della medesima area politico-associativa.
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