Dal 7 aprile 2026 sarà in vigore la nuova Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.
Il provvedimento contiene anche disposizioni di particolare interesse per la salute e sicurezza sul lavoro, con modifiche al D. Lgs. 81/08 che riguardano modelli organizzativi semplificati, formazione e addestramento, smart working e verifiche di alcune attrezzature.
Per microimprese e PMI, il passaggio decisivo sarà comprendere, fin da ora, quali novità saranno immediatamente rilevanti sul piano gestionale e quali richiederanno invece ulteriori atti attuativi. Il provvedimento pubblicato in Gazzetta rappresenta infatti l’approdo definitivo del Disegno di Legge 1484-B, di cui avevamo già analizzato i principali contenuti nella precedente news LEGGE ANNUALE PMI 2026: NOVITÀ PER FORMAZIONE SICUREZZA E SMART WORKING
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo della Legge Annuale sulle Piccole e Medie Imprese_n. 34/2026
DAL TESTO APPROVATO AL TESTO UFFICIALE: COSA È GIÀ DEFINITO E COSA NO
La pubblicazione in Gazzetta chiarisce in via definitiva il contenuto delle modifiche introdotte, ma non significa che tutte le misure siano già immediatamente traducibili in strumenti pronti all’uso. È il caso, ad esempio, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, che l’INAIL dovrà elaborare entro 120 giorni, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative (art. 30 del D. Lgs. 81/08).
La norma, quindi, è oggi definita nella sua cornice, ma il contenuto operativo dei modelli dovrà ancora essere sviluppato.
FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E SMART WORKING: LE MODIFICHE ENTRANO NEL QUADRO NORMATIVO
Altri passaggi, invece, hanno un effetto più diretto sul testo del D. Lgs. 81/08: sempre l’art. 10 modifica l’art. 37 del Testo Unico, chiarendo che, nella disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, si tiene conto anche dei periodi di cassa integrazione guadagni e riscrivendo il comma 5 sull’addestramento, che può essere effettuato anche con moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, fermo restando il tracciamento in apposito registro.
A ciò si aggiunge l’intervento sul lavoro agile (smart working), che va letto ora come modifica ormai stabilizzata del quadro di riferimento e che prevede, per il datore di lavoro, la consegna almeno annuale di un’informativa scritta al lavoratore e all’RLS sui rischi connessi a questa modalità di lavoro.
ATTENZIONE ANCHE ALLE ATTREZZATURE: NUOVA VOCE NELL’ALLEGATO VII
Tra le disposizioni da non trascurare vi è anche l’aggiornamento dell’allegato VII del D. Lgs. 81/08, richiamato dalla legge per introdurre la verifica triennale di specifiche piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto. Si tratta di una modifica puntuale, ma significativa per le imprese che dovranno verificarne l’impatto sulla gestione del parco attrezzature e sulla programmazione delle verifiche periodiche.
In questa fase quindi, è necessario distinguere quelle già pienamente entrate nel testo normativo da quelle che attendono ancora la loro concreta traduzione operativa.













