LEGGE PMI 2026 IN GAZZETTA UFFICIALE: QUALI NOVITÀ SONO GIÀ OPERATIVE
Dal 7 aprile 2026 sarà in vigore la nuova Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge 11 marzo 2026, n. 34), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.
Il provvedimento contiene anche disposizioni di particolare interesse per la salute e sicurezza sul lavoro, con modifiche al D. Lgs. 81/08 che riguardano modelli organizzativi semplificati, formazione e addestramento, smart working e verifiche di alcune attrezzature.
Per microimprese e PMI, il passaggio decisivo sarà comprendere, fin da ora, quali novità saranno immediatamente rilevanti sul piano gestionale e quali richiederanno invece ulteriori atti attuativi. Il provvedimento pubblicato in Gazzetta rappresenta infatti l’approdo definitivo del Disegno di Legge 1484-B, di cui avevamo già analizzato i principali contenuti nella precedente news LEGGE ANNUALE PMI 2026: NOVITÀ PER FORMAZIONE SICUREZZA E SMART WORKING
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo della Legge Annuale sulle Piccole e Medie Imprese_n. 34/2026
DAL TESTO APPROVATO AL TESTO UFFICIALE: COSA È GIÀ DEFINITO E COSA NO
La pubblicazione in Gazzetta chiarisce in via definitiva il contenuto delle modifiche introdotte, ma non significa che tutte le misure siano già immediatamente traducibili in strumenti pronti all’uso. È il caso, ad esempio, dei modelli semplificati di organizzazione e gestione per microimprese e PMI, che l’INAIL dovrà elaborare entro 120 giorni, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative (art. 30 del D. Lgs. 81/08).
La norma, quindi, è oggi definita nella sua cornice, ma il contenuto operativo dei modelli dovrà ancora essere sviluppato.
FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E SMART WORKING: LE MODIFICHE ENTRANO NEL QUADRO NORMATIVO
Altri passaggi, invece, hanno un effetto più diretto sul testo del D. Lgs. 81/08: sempre l’art. 10 modifica l’art. 37 del Testo Unico, chiarendo che, nella disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, si tiene conto anche dei periodi di cassa integrazione guadagni e riscrivendo il comma 5 sull’addestramento, che può essere effettuato anche con moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, fermo restando il tracciamento in apposito registro.
A ciò si aggiunge l’intervento sul lavoro agile (smart working), che va letto ora come modifica ormai stabilizzata del quadro di riferimento e che prevede, per il datore di lavoro, la consegna almeno annuale di un’informativa scritta al lavoratore e all’RLS sui rischi connessi a questa modalità di lavoro.
ATTENZIONE ANCHE ALLE ATTREZZATURE: NUOVA VOCE NELL’ALLEGATO VII
Tra le disposizioni da non trascurare vi è anche l’aggiornamento dell’allegato VII del D. Lgs. 81/08, richiamato dalla legge per introdurre la verifica triennale di specifiche piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto. Si tratta di una modifica puntuale, ma significativa per le imprese che dovranno verificarne l’impatto sulla gestione del parco attrezzature e sulla programmazione delle verifiche periodiche.
In questa fase quindi, è necessario distinguere quelle già pienamente entrate nel testo normativo da quelle che attendono ancora la loro concreta traduzione operativa.
Cittadinanza: Leggi e Regolamenti
Omicidi e Leggi
Via libera definitivo alla legge che regola la c.d. class action.
Il provvedimento, che ora attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una disciplina organica dell'azione di classe, che dal Codice del consumo dove attualmente si trova viene riportata all'interno del Codice di procedura civile, in chiusura del Libro IV. Dopo il Titolo VIII dedicato all disciplina dell'Arbitrato è inserito il nuovo Titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi" (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies), nel quale è appunto disciplinata l'azione di classe. Sono inoltre inserite alcune nuove disposizioni dettaglio all'interno delle norme di attuazione del c.p.c., per disciplinare le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe.
Vediamo in breve i punti principali della nuova disciplina, la cui entrata in vigore non è però immediata, ma posticipata a 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta; nel frattempo infatti il Ministero della giustizia dovrà attuare gli accorgimenti tecnici necessari sui sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.
La legge quindi si applicherà alle condotte illecite commesse dopo la data di entrata in vigore, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti. Contestualmente all'entrata in vigore della nuova legge saranno abrogate le corrispondenti disposizioni sull'azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 d.lgs. n. 229/2003).
Con l'azione di classe un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Possono proporre l'azione di classe soltanto le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, ferma Ferma la legittimazione di ciascun componente della classe..
L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Sul piano processuale, la domanda per l'azione di classe è proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine suindicato sono riunite all'azione principale.
Il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità dell'azione di classe; l'ordinanza di ammissione, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire l'azione.
Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.); il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
Se è disposta una c.t.u., l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso al c.t.u. sono posti a carico della parte resistente, salvo che sussistano specifici motivi.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
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Fonte: Studio Cataldi
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