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giovedì 15 ottobre 2020

Saldo e stralcio delle cartelle, cambiano le regole sul tetto dei 1.000 euro.

Il saldo e stralcio delle cartelle è stato introdotto dalla Legge n. 145/2018. Novità importanti per il limite dei mille euro

Buone notizie per i contribuenti che devono ancora pagare al Fisco qualche cartella. Ricordiamo che il saldo e stralcio delle cartelle è stato introdotto dalla Legge n. 145/2018.

Si tratta di una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. Oltre alla riduzione degli importi dovuti, il saldo e stralcio prevede anche l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

Come funziona il limite dei 1.000 euro per il saldo e stralcio

Anche se, dopo la sospensione Covid, dal 16 ottobre ripartono accertamenti esecutivi, ingiunzioni e accertamenti e dunque si torna a pagare, con la sentenza n. 22018/2020 la Cassazione fa un passo indietro e ristabilisce che il limite dei 1.000 euro fissato per il saldo e stralcio, in realtà, si riferisce all’importo del singolo debito e non all’importo della cartella esattoriale. La decisione arriva dopo il ricorso da parte di un contribuente contro l’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione e contro alcune cartelle di pagamento.

La legge stabilisce che i debiti fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di ricorso, sono automaticamente annullati.

I 3 requisiti per fissare il debito

La Cassazione precisa anche che sono tre i requisiti richiesti per fissare il debito oggetto dello stralcio:

  • la sorte capitale
  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce dunque ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. E non tiene invece conto degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Chi può richiedere il saldo e stralcio

Ricordiamo che il saldo e stralcio riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione.

Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

 Fonte: 

 www.studiostampa.com

venerdì 11 settembre 2015

Diffamazione su Facebook: come difendersi e con quali prove.

La facilità con cui è possibile pubblicare ciò che si vuole sulla propria o l’altrui bacheca di Facebook non significa anche libertà di poterlo fare. 
Difatti, sul web valgono le stesse norme scritte per la realtà materiale. Così, se qualcuno pubblica un commento offensivo nei vostri riguardi, crea un profilo fake solo per ingiuriarvi o per rubarvi l’identità, scrive un post diffamatorio (sia su una bacheca pubblica che ristretta ai propri amici) potrete agire nei suoi confronti in due diversi modi: con un’azione di carattere penale e una di carattere civile. Analizziamole entrambe.   Attenzione: la prima cosa che conviene fare è informare Facebook dell’accaduto, segnalando l’autore dell’abuso. Avete due vie per farlo e vi consigliamo di seguirle entrambe:   
1. inviare un’email a Facebook: l’indirizzo a cui spedire la segnalazione è il seguente: abuse@facebook.com;   
2. segnalare a Facebook, tramite la stessa piattaforma, il soggetto “incriminato.” A tal fine, sarà sufficiente andare sul profilo di quest’ultimo, cliccare sulla freccetta verso il basso posta in corrispondenza del bottone “messaggio” e poi selezionare “Segnala/blocca”. Di lì, bisognerà spuntare la voce “invia una segnalazione”;  
3. l’azione penale In questo caso, la prima cosa da fare è sporgere querela. Lo potrete fare personalmente, senza necessità di un avvocato, recandovi presso la più vicina stazione dei Carabinieri, o presso la Polizia Postale o, ancora, presso la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo ove siete residenti. In quella sede, sarà necessario essere il più precisi possibili. Il che richiederà l’indicazione, ovviamente, della frase offensiva e dell’autore; gli estremi del profilo dal quale è avvenuta la pubblicazione; il codice ID di quest’ultimo (visibile sulla parte inferiore del vostro browser, secondo le indicazioni date in questo articolo: “Molestie su Facebook: ecco come scoprire e denunciare i profili falsi molesti”); la data; l’indicazione di eventuali nomi di testimoni che hanno letto la frase. Sarà poi fondamentale portare le prove a vostro favore, prove che dovranno attenere sia al fatto illecito che all’eventuale danno. Quanto al primo aspetto, oltre ai predetti testimoni, bisognerà consegnare una stampa della pagina incriminata, meglio se corredata da un cd con un “file immagine” della schermata (cosiddetto “screenshot”). Quanto invece al secondo aspetto, è necessario fornire ogni utile dimostrazione del danno sia patrimoniale (per esempio: nel caso di azienda diffamata, eventuali contestazioni di clienti o revoche di contratti), che morale (eventuali certificati medici comprovanti un turbamento psichico). 
Le indagini penali. 
È molto probabile che l’autore del reato abbia utilizzato un falso profilo per diffamarvi. Nessun problema. La polizia postale e i periti, con le autorizzazioni fornite dal magistrato che conduce l’inchiesta, sapranno risalire all’effettivo nominativo. A tal fine, però, è bene muoversi con la massima solerzia, poiché i tempi sono strettissimi. Gli inquirenti chiederanno a Facebook di avere accesso ai server sui quale la pagina è stata creata, cercando così di individuare l’indirizzo IP dell’autore dell’illecito. In caso di indagini penali, la direzione di Facebook è, di norma, collaborativa, specie quando si tratta di reati gravi, come quelli a sfondo pedopornografico, razzismo, criminalità; anche nel caso di reati di minor importanza c’è sempre la possibilità di ottenere le informazioni richieste. Più difficile, invece, sarà strappare una collaborazione per giudizi di carattere civilistico (per esempio, in una causa di separazione, qualora uno dei due coniugi voglia accedere alle informazioni dell’altrui profilo per procurarsi le prove dell’infedeltà). Sebbene Facebook abbia la sua sede legale in California, dispone di uffici in Europa. La sede legale cui Facebook fa riferimento è in Irlanda a questo indirizzo: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland.   Vi sono anche referenti legali per l’Italia. Questi hanno il preciso scopo di mantenere i contatti con i magistrati e le forze dell’ordine del nostro Paese. Grazie a tale cooperazione sono stati già individuati molti autori di diffamazioni a mezzo Facebook. Il giudizio penale vero e proprio Nel caso in cui il pubblico ministero ravvisi i presupposti del reato denunciato, l’azione penale andrà avanti da sé, fino all’applicazione della pena, senza bisogno di atti di impulso da parte della vittima. Tuttavia, sarà bene che quest’ultima si faccia comunque consigliare da un avvocato per verificare la possibilità di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno o, proprio a tale scopo, intraprendere un autonomo (o addirittura alternativo) giudizio civile. L’azione civile La causa civile è rivolta unicamente a chiedere il risarcimento del danno. Se non è stato intrapreso un giudizio penale, il giudice civile dovrà, in tale sede, accertare la sussistenza dell’illecito. Quindi, a tal fine, sarà necessario procurarsi le prove del fatto per come anticipato in apertura.   In questa fase viene ancora più in evidenza la necessità delle prove circa il danno. Con una precisazione: qualora l’illecito sia evidente, ma la quantificazione del danno sia difficoltosa, si può sempre chiedere un risarcimento “in via equitativa”, ossia secondo quanto al giudice apparirà congruo sulla base del caso concreto, svincolando tale valutazione da qualsiasi supporto probatorio (che, evidentemente, è stato difficile procurarsi). Il giudizio civile è, di norma, più costoso e lungo di quello penale, ma i presupposti per la responsabilità sono, talvolta, anche meno rigorosi.   Articoli Segnaliamo infine una serie di articoli correlati al presente argomento e che potrete trovare altrettanto utili per risolvere il vostro problema: 

“Molestie su Facebook: ecco come scoprire e denunciare i profili falsi molesti” 
“Scopri se qualcuno ha clonato il tuo profilo Facebook o le tue foto”
“Tutte le email di Facebook a cui rivolgersi se vittime di abusi” 
“Furto d’identità su Facebook: come tutelarsi” 
“Cosa fare se si è vittima di stalking o molestie su internet o Facebook?” 
“Come provare un post offensivo su Facebook se l’autore ha cancellato il testo” 
“Reati su Facebook: diffamazione, molestie e furto di identità. Come difendersi” 
“Denunciare il furto di password dell’account Facebook per giustificarsi dal reato?”

Fonte: LA LEGGE PER TUTTI

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domenica 12 aprile 2015

Ristrutturazioni, guida alle detrazioni fiscali.

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto novità anche sul fronte delle detrazioni fiscali concesse in caso di ristrutturazioni edilizie e di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.


=> Ecobonus 65% e Ristrutturazioni 50% rinnovati nel 2015

Recupero edilizio

Più in particolare anche nel 2015, così come è avvenuto nel 2014, si potrà contare su una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, con un tetto fissato a 96 mila euro. A tal fine l’art. 1, comma 47, lettera b) ha modificato l’art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013. Dal 2016, invece si passerà al 36% con un tetto di 48 mila euro.

=> Detrazioni 50%: casi particolari

Bonus Arredi

Nel 2015 sarà possibile continuare a beneficiare anche del Bonus Arredi con una detrazione pari al 50% e un tetto massimo di spesa fissato a 10 mila euro. Opportunità non prevista a partire dal 2016.

Risparmio energetico

Per il risparmio energetico la percentuale di detrazione è fissata al 65% anche per il 2015 per effetto dell’art. 1, comma 47, lettera a), della Legge di Stabilità 2015 che ha sostituito i commi 1 e 2 dell’art. 14, D.L. n. 63/2013). Non vengono inoltre toccati i limiti di spesa, che restano immutati:
  • 153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • 92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari;
  • 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Mentre dal 2016 si passera al 36%, con un tetto massimo di spesa in caso di interventi di riqualificazione energetica sui condomini di 48 mila euro.

=> Ecobonus 65%: normativa e interventi agevolabili

Recupero antisismico

Per il recupero antisismico nelle zone 1 e 2, la detrazione passa dal 65% previsto nel 2014 al 50% nel 2015, con un tetto di spesa fissato a 96 mila euro. Dal 2016 si scenderà al 36% con un tetto di spesa di 48 mila euro.

Ritenuta d’acconto

Da precisare che dal 2015 la ritenuta d’acconto che gli Istituti di credito operano sui bonifici disposti dai contribuenti in favore delle imprese che effettuano gli interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica passa dal 4% del 2014 all’8% del 2015.

=> Bonus Ristrutturazioni ed Energia: ritenuta 8% nel Ddl Stabilità

Fonte: PMI

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mercoledì 25 febbraio 2015

Sì della Camera, la responsabilità civile delle toghe è legge.

Ma dico, sempre leggi a metà e calpestabili sfornano. Il controllore (come al solito) e' il controllato che giudica se stesso. Ci voleva tanto a farli giudicare da un Collegio di Avvocati? 
Il testo è stato approvato con 265 sì, 51 no e 63 astenuti. 
La Lega, Fi, Sel, Fdi e Alternativa Libera si sono astenuti. 
Il M5S ha votato contro. 

giovedì 7 agosto 2014

Ultimo Lancio di Legge e Giustizia che riprenderà il 16 settembre 2014

L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE E' UN ELEMENTO PROVVISORIO DELLA RETRIBUZIONE - Ha natura di anticipazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14595 del 27 giugno 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Amoroso).


L'INDENNITA' DOVUTA IN CASO DI ILLEGITTIMITA' DEL TERMINE APPOSTO AL RAPPORTO DI LAVORO HA UNA CHIARA VALENZA SANZIONATORIA - Va calibrata in relazione alla peculiarità delle singole vicende (Cassazione Sezione Lavoro n. 14278 del 24 giugno 2014, Pres. Stile, Rel. Ghinoy).


AI FINI DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA LA GRAVITA' DELL'INADEMPIMENTO DEVE ESSERE VALUTATA IN SENSO ACCENTUATIVO - Rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" (Cassazione Sezione Lavoro n. 14177 del 23 giugno 2014, Pres. Stile, Rel. Lorito).


NEL PUBBLICO IMPIEGO IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SENZA NECESSARIAMENTE ATTENDERE L'ESITO DI QUELLO PENALE - Autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 14103 del 20 giugno 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Buffa).


LA RIFORMA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE HA SOSTITUITO IL CONCETTO DI "PUNTO DECISIVO" CON QUELLO DI "FATTO CONTROVERSO E DECISIVO" - Necessaria una specifica indicazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14104 del 20 giugno 2014, Pres. Vidiri, Rel. Amendola).


IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE PUO' ESSERE GIUSTIFICATO IN FUNZIONE DI UNA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE - Dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie (Cassazione Sezione Lavoro n. 13958 del 19 giugno 2014, Pres. Roselli, Rel. Amendola).


E' ANTISINDACALE LA CONDOTTA CHE LEDE OGGETTIVAMENTE GLI INTERESSI COLLETTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI- In base all'art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13726 del 17 giugno 2014, Pres. Vidiri, Rel. Doronzo).


IL GIUDICE HA IL POTERE DI VALUTARE IL LICENZIAMENTO INTIMATO PER GIUSTA CAUSA COME RECESSO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - Senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12884 del 9 giugno 2014, Pres. Lamorgese, Rel. D'Antonio).


REGOLE DEL DIRITTO VIVENTE IN MATERIA DI GIUDIZIO DI RINVIO - I poteri del giudice (Cassazione Sezione Lavoro n. 12102 del 29 maggio 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Tria).


SUSSISTE L'INTERESSE DEL LAVORATORE AD ACCERTARE IN GIUDIZIO CHE UN COMPLESSO DI BENI OGGETTO DI TRASFERIMENTO NON COSTITUISCE RAMO DI AZIENDA - Con riferimento all'art. 2112 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11832 del 27 maggio 2014, Pres. Roselli, Rel. Buffa).


IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE PUO' ESSERE CONSENTITA L'ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE - Ed anche inferiori (Cassazione Sezione Lavoro n. 11395 del 22 maggio 2014, Pres. Stile, Rel. De Renzis).

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martedì 5 agosto 2014

Matrimonio in Italia, per le molte sciocchezze che vengono dette al riguardo.

Matrimonio: Disciplina Attuale 

        Attualmente, il matrimonio civile rinviene la sua disciplina nella Legge n. 151 del 19 maggio 1975 (c.d. «Riforma del diritto di famiglia»), che ha apportato sostanziali innovazioni alla normativa del Codice civile del 1942, anche in ossequio ai fondamentali e nuovi principi in materia nel frattempo delineati dalla Costituzione repubblicana del 1948, oltre che dai successivi interventi della Corte Costituzionale.

        Caducata, quindi, nella nuova concezione familiare qualsiasi tipo di subordinazione della moglie verso il marito, la concezione di «capo-famiglia» a costui attribuita e la conseguente «patria potestà» sui figli una volta delegata al solo padre, nonché qualsiasi discriminazione tra figli legittimi e naturali, il matrimonio civile si rinviene ora improntato al principio della totale e concorrente parità giuridica e morale dei coniugi, in capo ai quali sorgono in ugual misura diritti e doveri reciproci.

        Sia il precedente Codice del 1865 che quello vigente del 1942 non offrono una definizione giuridica del matrimonio e, pertanto, essa va dedotta dall’interpretazione della complessiva disciplina relativa ai requisiti della validità del vincolo e agli effetti che dallo stesso scaturiscono. Esso è l’istituto giuridico tramite il quale due persone, di diverso sesso e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana, ufficializzano liberamente e volontariamente davanti ad un ufficiale dello stato civile (Sindaco o suo delegato) e alla presenza di due testimoni il loro legame finalizzato alla formazione di una famiglia, cioè di un nucleo familiare potenzialmente stabile, spesso comprensivo anche di figli. Trattasi di un diritto fondamentale della persona, riconosciuto, garantito e protetto innanzitutto dalla Costituzione italiana, laddove afferma che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», il quale – come già si accennava – «è ordinato alla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (art. 29).  
        In approfondimento di quanto detto, si può pertanto così schematicamente distinguere circa il matrimonio civile:

a)   Requisiti per la celebrazione

  • Età minima (o capacità giuridica) (art. 84 c.c.) - È di anni 18 sia per l’uomo che per la donna, riducibile per gravi motivi ad anni 16 con decreto del Tribunale per i minori.
  • Sanità mentale (o capacità naturale) (art. 85 c.c.) - Consiste nel pieno possesso della capacità di intendere e di volere, con conseguente divieto di contrarre matrimonio a chi possa trovarsi in stato di dichiarata interdizione giudiziale.
  • Libertà di stato (art. 86 c.c.) - Consiste nell'assenza di un precedente e perdurante vincolo matrimoniale, il quale - se presente - costituirebbe impedimento inderogabile al matrimonio.
  • Assenza di determinati vincoli (art. 87 c.c.) - Riguardano i vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, i quali costituirebbero altrettanti impedimenti inderogabili al matrimonio qualora presenti, tranne la possibilità di dispensa da parte del tribunale ordinario in relazione a taluni di essi.
  • Assenza del c.d. «impedimentum criminis» (art. 88 c.c.) - Consiste nel divieto di contrarre matrimonio tra loro a quelle persone delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra; ne consegue che la consumazione di taluno di tali delitti costituirebbe impedimento inderogabile al matrimonio.
  • Decorso del lutto vedovile (art. 89 c.c.) - Consiste nell'attesa di almeno trecento giorni da parte della donna che vuol passare a nuove nozze a seguito dello scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del suo precedente matrimonio, tranne che intervenga dispensa da parte del tribunale ordinario.
  • Consenso (art. 107 c.c.) - Esso è l’elemento fondamentale e costitutivo del matrimonio (come lo è anche per il matrimonio canonico) e consiste in una libera dichiarazione di volontà che gli sposi si scambiano innanzi alla competente autorità civile per costituire tra loro il vincolo coniugale, accettandone tutte le correlative obbligazioni stabilite dalla legislazione italiana. Tale dichiarazione non può essere sottoposta a termini o condizioni di sorta.

giovedì 29 maggio 2014

Camera approva proposta di legge su divorzio breve.

La legge riduce i tempi dello scioglimento del matrimonio a 12 mesi in caso di contenzioso e a 6 mesi per le consensuali. I voti: sì 381, 30 no, 14 astenutia legge riduce i tempi dello scioglimento del matrimonio a 12 mesi in caso di contenzioso e a 6 mesi per le consensuali. I voti: sì 381, 30 no, 14 astenuti.
Per l'Articolo Completo Cliccate QUI !
SCIOGLIMENTO DELLE NOZZE DOPO UN ANNO.
Dopo la votazione finale, dall’Aula, si è levato un applauso. Ecco, in sintesi, le novità del testo. 
DIVORZIO BREVE. Stop alla separazione di 3 anni per chiedere il divorzio. Il termine scende a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per la consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Se la separazione è giudiziale, il termine decorre dalla notifica del ricorso.
COMUNIONE LEGALE. La comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale.
APPLICAZIONE IMMEDIATA. Il «divorzio breve» sarà operativo anche per i procedimenti in corso. 

Fonte: Corriere della Sera

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mercoledì 19 febbraio 2014

SVUOTACARCERI: Atto Senato n.1288 - XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, 
recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti 
e di riduzione controllata della popolazione carceraria
Titolo breve: Decreto-legge 146/2013: diritti detenuti e sovraffollamento carcerario

Iter

19 febbraio 2014:  all'esame dell'assemblea
Successione delle letture parlamentari
C.1921approvato6 febbraio 2014
S.1288all'esame dell'assemblea19 febbraio 2014

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio Enrico Letta , Vicepres. Cons. Angelino Alfano , Ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri (Governo Letta-I)

Natura

di conversione del decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013, G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 , scadenza il 21 febbraio 2014.
Relazione tecnica richiesta il 17 febbraio 2014; pervenuta il 17 febbraio 2014.

Presentazione

Trasmesso in data 6 febbraio 2014; annunciato nella seduta pom. n. 186 del 6 febbraio 2014.

Classificazione TESEO

ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Classificazione provvisoria

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (dato conto della nomina l'11 febbraio 2014) .
Relatore di maggioranza Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominato nella seduta pom. n. 91 del 12 febbraio 2014 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale. 
Relatore di minoranza Sen. Erika Stefani (LN-Aut) nominato il 17 febbraio 2014 .

Assegnazione

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 6 febbraio 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 186 del 6 febbraio 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), Questioni regionali

venerdì 11 ottobre 2013

Indulto e Amnistia. Tutto a misura di Partito !




lunedì 30 settembre 2013

MEDIAZIONE: conversione in legge del decreto 69 del 2013

La mediazione civile e commerciale ritorna di attualità con la conversione in legge del decreto 69 del 2013: novità, criticità e commenti.
di Crescenzo Soriano - Presidente Adr Network
e  Andrea Giorgi  - Segretario Generale Adr Network
La mediazione civile e commerciale ritorna a far parlare di se dopo che la sentenza della  Corte Costituzionale l'aveva momentaneamente messa ai margini eliminando l'obbligatorietà del procedimento nelle fattispecie previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. 
Fonte: Adr Network - Articolo Completo QUI

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lunedì 22 luglio 2013

Gli Italiani Diverranno Minoranza ?

Per quanto riguarda l'essere o meno italiano nessuno dice mai che sarebbe giusto chiedere ai genitori (se esistono). Ci sono stranieri che non hanno mai chiesto la cittadinanza italiana, anche potendolo fare e non gradiscono che i loro figli divengano Italiani per legge. Se uno ha almeno un genitore italiano (sia d'origine che divenuto) dovrebbe poter scegliere ed in attesa della maggiore età, per poter decidere autonomamente, basterebbe concedergli il permesso di soggiorno indefinito con regolare carta d'identità italiana. 
Chiunque voglia vivere in Italia DEVE essere Italiano (d'origine o divenuto) oppure deve avere un regolare permesso di soggiorno che, ovviamente, è strettamente legato ad un reddito di lavoro o personale. Su queste basi non riveste più particolare importanza se gli Italiani risultino o meno di maggioranza. 

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martedì 27 marzo 2012

Legge sulle Liberalizzazioni !

Sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n.71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione che ha modificato il Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio scorso recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Liberalizzazioni). 

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domenica 19 febbraio 2012

Giustizia. Le lacrime sono tornate nella politica

Agenpress - (Articolo Completo) "Il ritorno dei sentimenti è importante, le lacrime sono tornate nella politica e quelle di Di Pietro erano lacrime di rabbia perché si è sentito aggredito pensando di aver fatto bene. Ma è un tipo di sofferenza che accomuna tutti i politici che stanno facendo del bene e soffrono per le critiche che ricevono. Capita anche a me". Lo ha detto il Guardasigilli Paola Severino intervistata a in 1/2 ora su Rai3 da Lucia Annunziata a proposito della commozione del leader dell'Idv per il ventennale di 'Mani Pulite". 


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