La facilità con cui è possibile pubblicare ciò che si vuole sulla propria o l’altrui bacheca di Facebook non significa anche libertà di poterlo fare.
Difatti, sul web valgono le stesse norme scritte per la realtà materiale. Così, se qualcuno pubblica un commento offensivo nei vostri riguardi, crea un profilo fake solo per ingiuriarvi o per rubarvi l’identità, scrive un post diffamatorio (sia su una bacheca pubblica che ristretta ai propri amici) potrete agire nei suoi confronti in due diversi modi: con un’azione di carattere penale e una di carattere civile. Analizziamole entrambe. Attenzione: la prima cosa che conviene fare è informare Facebook dell’accaduto, segnalando l’autore dell’abuso. Avete due vie per farlo e vi consigliamo di seguirle entrambe:
1. inviare un’email a Facebook: l’indirizzo a cui spedire la segnalazione è il seguente: abuse@facebook.com;
2. segnalare a Facebook, tramite la stessa piattaforma, il soggetto “incriminato.” A tal fine, sarà sufficiente andare sul profilo di quest’ultimo, cliccare sulla freccetta verso il basso posta in corrispondenza del bottone “messaggio” e poi selezionare “Segnala/blocca”. Di lì, bisognerà spuntare la voce “invia una segnalazione”;
3. l’azione penale In questo caso, la prima cosa da fare è sporgere querela. Lo potrete fare personalmente, senza necessità di un avvocato, recandovi presso la più vicina stazione dei Carabinieri, o presso la Polizia Postale o, ancora, presso la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo ove siete residenti. In quella sede, sarà necessario essere il più precisi possibili. Il che richiederà l’indicazione, ovviamente, della frase offensiva e dell’autore; gli estremi del profilo dal quale è avvenuta la pubblicazione; il codice ID di quest’ultimo (visibile sulla parte inferiore del vostro browser, secondo le indicazioni date in questo articolo: “Molestie su Facebook: ecco come scoprire e denunciare i profili falsi molesti”); la data; l’indicazione di eventuali nomi di testimoni che hanno letto la frase. Sarà poi fondamentale portare le prove a vostro favore, prove che dovranno attenere sia al fatto illecito che all’eventuale danno. Quanto al primo aspetto, oltre ai predetti testimoni, bisognerà consegnare una stampa della pagina incriminata, meglio se corredata da un cd con un “file immagine” della schermata (cosiddetto “screenshot”). Quanto invece al secondo aspetto, è necessario fornire ogni utile dimostrazione del danno sia patrimoniale (per esempio: nel caso di azienda diffamata, eventuali contestazioni di clienti o revoche di contratti), che morale (eventuali certificati medici comprovanti un turbamento psichico).
Le indagini penali.
È molto probabile che l’autore del reato abbia utilizzato un falso profilo per diffamarvi. Nessun problema. La polizia postale e i periti, con le autorizzazioni fornite dal magistrato che conduce l’inchiesta, sapranno risalire all’effettivo nominativo. A tal fine, però, è bene muoversi con la massima solerzia, poiché i tempi sono strettissimi. Gli inquirenti chiederanno a Facebook di avere accesso ai server sui quale la pagina è stata creata, cercando così di individuare l’indirizzo IP dell’autore dell’illecito. In caso di indagini penali, la direzione di Facebook è, di norma, collaborativa, specie quando si tratta di reati gravi, come quelli a sfondo pedopornografico, razzismo, criminalità; anche nel caso di reati di minor importanza c’è sempre la possibilità di ottenere le informazioni richieste. Più difficile, invece, sarà strappare una collaborazione per giudizi di carattere civilistico (per esempio, in una causa di separazione, qualora uno dei due coniugi voglia accedere alle informazioni dell’altrui profilo per procurarsi le prove dell’infedeltà). Sebbene Facebook abbia la sua sede legale in California, dispone di uffici in Europa. La sede legale cui Facebook fa riferimento è in Irlanda a questo indirizzo: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Vi sono anche referenti legali per l’Italia. Questi hanno il preciso scopo di mantenere i contatti con i magistrati e le forze dell’ordine del nostro Paese. Grazie a tale cooperazione sono stati già individuati molti autori di diffamazioni a mezzo Facebook. Il giudizio penale vero e proprio Nel caso in cui il pubblico ministero ravvisi i presupposti del reato denunciato, l’azione penale andrà avanti da sé, fino all’applicazione della pena, senza bisogno di atti di impulso da parte della vittima. Tuttavia, sarà bene che quest’ultima si faccia comunque consigliare da un avvocato per verificare la possibilità di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno o, proprio a tale scopo, intraprendere un autonomo (o addirittura alternativo) giudizio civile. L’azione civile La causa civile è rivolta unicamente a chiedere il risarcimento del danno. Se non è stato intrapreso un giudizio penale, il giudice civile dovrà, in tale sede, accertare la sussistenza dell’illecito. Quindi, a tal fine, sarà necessario procurarsi le prove del fatto per come anticipato in apertura. In questa fase viene ancora più in evidenza la necessità delle prove circa il danno. Con una precisazione: qualora l’illecito sia evidente, ma la quantificazione del danno sia difficoltosa, si può sempre chiedere un risarcimento “in via equitativa”, ossia secondo quanto al giudice apparirà congruo sulla base del caso concreto, svincolando tale valutazione da qualsiasi supporto probatorio (che, evidentemente, è stato difficile procurarsi). Il giudizio civile è, di norma, più costoso e lungo di quello penale, ma i presupposti per la responsabilità sono, talvolta, anche meno rigorosi. Articoli Segnaliamo infine una serie di articoli correlati al presente argomento e che potrete trovare altrettanto utili per risolvere il vostro problema:
“Molestie su Facebook: ecco come scoprire e denunciare i profili falsi molesti”
“Scopri se qualcuno ha clonato il tuo profilo Facebook o le tue foto”
“Tutte le email di Facebook a cui rivolgersi se vittime di abusi”
“Furto d’identità su Facebook: come tutelarsi”
“Cosa fare se si è vittima di stalking o molestie su internet o Facebook?”
“Come provare un post offensivo su Facebook se l’autore ha cancellato il testo”
“Reati su Facebook: diffamazione, molestie e furto di identità. Come difendersi”
“Denunciare il furto di password dell’account Facebook per giustificarsi dal reato?”
Fonte: LA LEGGE PER TUTTI
www.studiostampa.com
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