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venerdì 14 giugno 2013

DIFFERENZA TRA CORRUZIONE E CONCUSSIONE

La corruzione e la concussione sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali (Art. 357 c.p.) o dagli Incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

In alcuni casi vi è la cooperazione di un soggetto privato (corruzione), in altri vi è la cooptazione della volontà di quest'ultimo (concussione).

Nello specifico, la concussione è disciplinata dall' Art. 317 c.p. ed è commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La corruzione, invece, è il delitto commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio (cfr. Art. 318 c.p.), o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (cfr. Art. 319 c.p.), riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

Come si vede, dunque, mentre nella concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità, costringe qualcuno a dare o promettere una qualche utilità, nella corruzione il soggetto privato è d'accordo con il pubblico ufficiale nel dargli o promettergli denaro o altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Questa differenza sostanziale tra concussione e corruzione, poi, comporta che il Legislatore ha previsto la punizione anche per il corruttore (cfr. Art. 321 c.p.) e per l'istigatore alla corruzione (cfr. Art. 322 c.p.), cioè del privato che dà, offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

Altra differenza, infine, è che la persona incaricata di un pubblico servizio risponde penalmente della corruzione per atti del suo ufficio solo se ricopre la qualità di pubblico impiegato (cfr. Art. 320 c.p.), mentre il pubblico ufficiale ne risponde in ogni caso.

Fonte: http://www.studio-avvocato-penale.it/

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