L’abuso d’ufficio ed il rifiuto di atti di ufficio sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali o dagli incaricati di un Pubblico servizio.
L’abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 c.p., si verifica quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, approfittando della posizione rivestita, procura, volontariamente, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure arreca ad altri un danno ingiusto.
L’abuso, inoltre, deve consistere nella violazione di norme di legge o di regolamento, o nella violazione dell’obbligo di astensione di chi abbia nella vicenda un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
Pertanto, affinchè si configuri tale reato è necessario che siano presenti le seguenti condizioni: 1. l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto; 2. la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti; 3. la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto.
Il rifiuto di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 c.p., si verifica invece quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, si rifiuta consapevolmente di adottare un atto che, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo; si verifica, inoltre, quando il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico servizio non compie un atto richiestogli, entro 30 giorni, ovvero non espone le ragioni del ritardo.
Dunque, pur trattandosi in entrambi i casi di delitti che possono essere commessi solo dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un Pubblico servizio (c.d. delitti propri), le differenze consistono nel fatto che mentre con l’abuso d’ufficio il reo approfitta della sua qualità e compie un atto procurando, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, con il rifiuto di atti d’ufficio il reo si rifiuta di compiere un atto dovuto.
Fonte: http://www.studio-avvocato-penale.it/
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