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SPESE PROMOZIONALI SEMPRE DEDUCIBILI !

Il Fisco non può contestare la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sulla base della sola antieconomicità se c'è inerenza: la sentenza della Cassazione.

Le spese sostenute nell’ambito dei redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo per scopi promozionali possono essere contestate dal Fisco in relazione al principio di inerenza ma non con solo riferimento allo loro antieconomicità. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23033/2017, la quale ha precisato che se il contribuente giustifica l’inerenza del costo di sponsorizzazione, le Entrate non possono contestarlo basandosi esclusivamente sulla sua antieconomicità.

=> Guida deduzione e detrazione spese di rappresentanza

Nel caso esaminato, la società contribuente aveva adeguatamente comprovato l’inerenza del costo di sponsorizzazione di una associazione sportiva, rendendo infondate le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, la quale riteneva che la proporzione del costo stesso rispetto ai redditi dichiarati e l’inidoneità promozionale della spesa fossero indici sufficienti per fondare l’accertamento.

=> Guida alla deducibilità delle spese

Potendo essere equiparate le spese di sponsorizzazione (in termini di natura del costo) alle spese di pubblicità e promozione, per la deduzione di tali costi sono necessari alcuni requisiti:
  • requisito di inerenza e di effettività della sponsorizzazione (ex art. 109 D.P.R. 917/1986) alla promozione della propria immagine o prodotto;
  • requisito di funzionalità della spesa alla produzione del reddito. In questo caso occorrerà dimostrare l’utilità della spesa di sponsorizzazione sostenuta all’attività di pubblicità e promozione;
  • corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
  • a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
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Scadenza 21 marzo 2014
APPARECCHI MEDICALI, APPARECCHI DI PRECISIONE, STRUMENTI OTTICI, OROLOGI, BIOTECNOLOGIE...
MISSIONE OPERATORI E PRESENZA ISTITUZIONALE
Data iniziativa: 20 - 22 maggio 2014
Scadenza 21 marzo 2014
COSTRUZIONI, LOGISTICA...
Focus su infrastrutture e trasporti
Data iniziativa: 09 aprile 2014
Scadenza 21 marzo 2014
ALIMENTARI E BEVANDE, MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
Novembre 2013 - Dicembre 2014
Data iniziativa: 19 novembre 2013 - 31 dicembre 2014
Scadenza 24 marzo 2014
ALIMENTARI E BEVANDE, PRODOTTI LATTIERO CASEARI...
Data iniziativa: 23 - 26 settembre 2014
Scadenza 24 marzo 2014
ALIMENTARI E BEVANDE, PRODOTTI LATTIERO CASEARI...
Data iniziativa: 29 settembre 2014 - 02 ottobre 2014
Scadenza 24 marzo 2014
CANTIERISTICA NAVALE, IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE
Incoming operatori esteri, seminari, B2B e partecipazioni collettive a fiere
Data iniziativa: 01 aprile 2014 - 31 marzo 2016
Scadenza 30 marzo 2014
ALIMENTARI E BEVANDE, CARNE CONSERVATA E PRODOTTI A BASE DI CARNE...
Data iniziativa: 12 - 14 giugno 2014
Scadenza 31 marzo 2014
PLURISETTORIALE, PLURISETTORIALE, BENI A TECNOLOGIA AVANZATA
Fiera e conferenza Toronto
Data iniziativa: 09 - 10 aprile 2014
Scadenza 04 aprile 2014
MACCHINE AUTOMATICHE PER LA DOSATURA, LA CONFEZIONE E PER IMBALLAGGIO
COLLETTIVA ITALIANA
Data iniziativa: 02 - 05 novembre 2014
Scadenza 15 aprile 2014
COSTRUZIONI, MATERIALI DA COSTRUZIONE...
Data iniziativa: 20 - 23 ottobre 2014 

L'AVVOCATO PUO' SVOLGERE ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA CON MODALITA' CONFORMI ALLA CORRETTEZZA E AL DECORO - In base al codice deontologico (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19705 del 13 novembre 2012, Pres. Preden, Rel. Segreto).

Fonte: Legge e Giustizia
L'art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità deve "rispettare la dignità ed il decoro della professione" e non deve assumere i connotati della "pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa". L'art. 17 bis del cod. deontologico stabilisce le modalità specifiche dell'informazione e l'art. 19 fa divieto di acquisizione della clientela con "modi non conformi alla correttezza e al decoro". Non è illegittimo per l'organo professionale procedente individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell'attività di acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorché essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale.
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