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mercoledì 4 ottobre 2017

SPESE PROMOZIONALI SEMPRE DEDUCIBILI !

Il Fisco non può contestare la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sulla base della sola antieconomicità se c'è inerenza: la sentenza della Cassazione.

Le spese sostenute nell’ambito dei redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo per scopi promozionali possono essere contestate dal Fisco in relazione al principio di inerenza ma non con solo riferimento allo loro antieconomicità. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23033/2017, la quale ha precisato che se il contribuente giustifica l’inerenza del costo di sponsorizzazione, le Entrate non possono contestarlo basandosi esclusivamente sulla sua antieconomicità.

=> Guida deduzione e detrazione spese di rappresentanza

Nel caso esaminato, la società contribuente aveva adeguatamente comprovato l’inerenza del costo di sponsorizzazione di una associazione sportiva, rendendo infondate le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, la quale riteneva che la proporzione del costo stesso rispetto ai redditi dichiarati e l’inidoneità promozionale della spesa fossero indici sufficienti per fondare l’accertamento.

=> Guida alla deducibilità delle spese

Potendo essere equiparate le spese di sponsorizzazione (in termini di natura del costo) alle spese di pubblicità e promozione, per la deduzione di tali costi sono necessari alcuni requisiti:
  • requisito di inerenza e di effettività della sponsorizzazione (ex art. 109 D.P.R. 917/1986) alla promozione della propria immagine o prodotto;
  • requisito di funzionalità della spesa alla produzione del reddito. In questo caso occorrerà dimostrare l’utilità della spesa di sponsorizzazione sostenuta all’attività di pubblicità e promozione;
  • corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
  • a fronte della erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
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