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L'AVVOCATO PUO' SVOLGERE ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA CON MODALITA' CONFORMI ALLA CORRETTEZZA E AL DECORO - In base al codice deontologico (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19705 del 13 novembre 2012, Pres. Preden, Rel. Segreto).

Fonte: Legge e Giustizia
L'art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità deve "rispettare la dignità ed il decoro della professione" e non deve assumere i connotati della "pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa". L'art. 17 bis del cod. deontologico stabilisce le modalità specifiche dell'informazione e l'art. 19 fa divieto di acquisizione della clientela con "modi non conformi alla correttezza e al decoro". Non è illegittimo per l'organo professionale procedente individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell'attività di acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorché essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale.
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