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Pensione di marzo alle Poste, pagamento da domani 23 febbraio.

Pagamento pensioni di marzo: ecco il calendario con le date in ordine alfabetico, a partire dal 23 febbraio, per chi ritira o ha l'accredito alle Poste.

Online il calendario dei pagamenti della pensione di marzo ritirata presso Poste Italiane: si comincia il 23 febbraio, come sempre in anticipo ed in ordine alfabetico per evitare assembramenti Covid. Per chi ha scelto l’accredito la data di disponibilità dell’assegno è per tutti la stessa (bisogna essere titolare di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution), mentre chi ha una carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution può prelevare nello stesso giorno la pensione da uno dei 7mila ATM Postamat dislocati su tutto il territorio nazionale.

Infine, chi si reca allo sportello per il ritiro in contanti deve seguire il seguente calendario in base al cognome del titolare della pensione:

  • dalla A alla B martedì 23 febbraio,
  • dalla C alla D mercoledì 24 febbraio,
  • dalla E alla K giovedì 25 febbraio,
  • dalla L alla O venerdì 26 febbraio,
  • dalla P alla R sabato mattina 27 febbraio,
  • dalla S alla Z lunedì 1° marzo.

Gli over 75 che non hanno già delegato qualcuno al ritiro, possono farne richiesta ai Carabinieri, che poi porteranno la pensione a casa dell’interessato.

=> Pensioni, pagamenti anticipati fino a maggio agli sportelli postali

Ricordiamo che il pagamento della pensione in anticipo è stato disposto almeno fino al prossimo maggio. Sempre per evitare assembramenti, considerato il perdurare dell’emergenza Coronavirus. La data valuta resta comunque quella del primo giorno bancabile del mese, che è anche il giorno di accredito per chi riceve il trattamento su conto bancario.

Fonte: PMI

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Dal 2010 mi batto per Lavoro e Pensioni !

Contratti di Lavoro, Pensioni e Giustizia !

Proposta G. Bertollini per Feriali e Festivi ! 

   1) Retribuzione oraria minima Nazionale €. 7,00. 
   2) Orario massimo giornaliero pari ad 8 ore. 
   3) Lavoro massimo settimanale 40 ore. 

Ogni infrazione deve prevedere: 

   1) Multe salatissime. 
   2) Sospensione dell’attività. 
   3) Ritiro Autorizzazioni - Chiusura definitiva. 

Libertà assoluta di orario di lavoro, ovviamente, non potendo superare l'orario massimo, andrà assunto il personale necessario a coprire i doppi o i tripli turni.

MAGICAMENTE FINIRANNO LE LOTTE PER IL LAVORO ! 

Pensioni a Quota 100 - Proposta G. Bertollini

Significa arrivare (per ottenere la pensione massima) a 100, sommando la propria età al numero di anni di versamenti, ad esempio: 
65 anni di età con 35 anni di contributi versati  (Totale 100) o 60 anni con 40 di contributi ecc. e si andrà in Pensione immediatamente a prescindere dall'età anagrafica.
Età massima per andare in pensione 66 anni, nel caso che al compimento dei 66 anni non si raggiungesse la Quota 100, si andrà comunque in pensione con una riduzione, sulla massima cifra prevista, del 3% per ogni anno mancante a fare 100, ad esempio: 
66 anni con 30 di contributi versati (Totale 96) daranno una pensione ridotta del 12% (3% x 4 anni mancanti) o con soli 24 anni di contributi (Totale 90) si avrà una pensione decurtata del 30% (3% per 10 anni mancanti).

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Una proposta semplice, concreta e fattibile !

Pensioni secondo me. 
Totale 100 tra età e anni di contributi...pensione piena ed immediata a prescindere dall'età anagrafica. 
Pensionamento per tutti a 66 anni con detrazione del 3% per ogni anno mancante per fare 100. 
Anticipo pensionamento da concordare per i lavori usuranti. 
di Giancarlo Bertollini

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Pignoramento di Equitalia del conto con redditi o pensioni basse: difesa !

- Le somme depositate e risultanti dal saldo conto al momento della notifica del pignoramento: pagamento che, tuttavia, non avviene immediatamente, ma solo dopo 60 giorni dal pignoramento. Ciò al fine di consentire al debitore la possibilità, se lo ritiene, di adempiere spontaneamente;   - successivamente, alle rispettive scadenze, le restanti somme. Il tutto fino a concorrenza del credito per il quale Equitalia procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati sino al giorno del pagamento e riportati nell’atto stesso.   Se il lettore dovesse aprire un nuovo conto corrente e lì chiedere all’ente previdenziale di accreditarvi la pensione, in prima battuta eviterebbe il problema del pignoramento del conto corrente e del blocco delle somme ivi accreditate, in quanto il nuovo conto resterebbe libero da procedure esecutive. Tuttavia, grazie all’anagrafe dei conti correnti – una nuova banca dati che gli istituti di credito alimentano con tutte le informazioni relative ai rapporti intrattenuti coi propri clienti e aggiornata in tempo reale proprio al fine delle indagini fiscali – Equitalia è in grado, in qualsiasi momento, di conoscere dove la sua pensione va a finire e, quindi, eventualmente, decidere di estendere il pignoramento anche al nuovo conto. Dunque, il problema potrebbe ripresentarsi anche dopo breve tempo.   A questo punto, posto il basso importo della pensione del lettore, potrebbe essere utile valutare, con il proprio avvocato, la possibilità di presentare ricorso al giudice [1] chiedendo la riduzione del pignoramento del conto, effettuato da Equitalia, a solo 1/10 (un decimo). Questo perché, secondo un orientamento giurisprudenziale evolutivo (tuttavia ancora minoritario) [2], qualora il debitore riesca a dare dimostrazione al giudice che sul conto corrente bancario o postale, sottoposto a pignoramento, confluiscono solo le somme imputabili a reddito di lavoro dipendente o di pensione, il giudice potrebbe ridurre la misura degli importi pignorati. Non vi sarebbe, infatti, ragione per differenziare il pignoramento fatto presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico (che, per legge, può avvenire entro limiti massimi prestabiliti dalla legge) rispetto a quello in banca (dove invece tali limiti non operano) se si offre la prova che la natura del credito è sempre identica e non vi è stata confusione con altre somme. In parole povere, se Lei riuscirà a dimostrare in causa che, sul conto in questione, non è stato mai fatto alcun altro accredito se non la pensione (circostanza facilmente documentabile con un estratto conto), il giudice potrebbe restituirle anche più dei 9/10 della somma pignorata. Infatti verrebbe applicata la regola generale in base alla quale la pensione non può essere pignorata fino al minimo vitale (525,89 euro) e, per la residua parte, solo nei limiti di un decino: dal 2012 infatti [3], per le pensioni inferiori a 2.500 euro, il pignoramento massimo che Equitalia può operare è di un decimo. 
Fonte: La Legge per Tutti - Articolo Originale QUI !

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