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L'ADE Consulting è lieta di comunicarvi la pubblicazione da parte della Regione Lazio dell'Avviso Pubblico n° 7 "BENI CULTURALI E TURISMO" a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 Riposizionamento Competitivo - Fase II.
Obiettivo dell'avviso è
di favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e a
rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, in coerenza con le
aree di specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) regionale,
Beni Culturali e Tecnologie della Cultura, Green Economy e Industrie creative
digitali, attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali realizzati da
imprese, singole e associate, che, anche mediante integrazione di filiere,
scambio di conoscenze e competenze, abbiano ricadute significative sugli ambiti
strategici individuati tramite la Call for Proposal “Sostegno al
riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali”
(approvata con la DD G09404/2015) e con quanto atteso nell’ambito del RA 3.3
del POR in tema di qualificazione dell’offerta del settore turistico in
coerenza con il “Piano turistico triennale 2015-2017”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 7 del 2 Luglio 2015.
Gli ambiti di
riferimento per i progetti sono:
a. Beni Culturali:
1. Conoscenza,
diagnostica, conservazione e restauro dei Beni Culturali, in particolare le
innovazioni di prodotto e di processo dovranno riguardare le seguenti
tematiche: Fluorescenza a raggi x; Microscopia elettronica a scansione; Modelli
di dispersione degli inquinanti atmosferici; Modelli di deposizione di
inquinanti; Riflettografia Infrarosso; Telerilevamento; Rilievi
fotogrammetrici; Tecnologie per scavi e ricerche archeologiche, archeologia
sperimentale.
2. Valorizzazione,
fruizione e gestione dei Beni Culturali, in particolare le innovazioni di
prodotto e di processo dovranno riguardare le seguenti tematiche: Tecnologie
per la digitalizzazione e la classificazione; new media &
storytelling/storyguide/audiovisual guide; ICT: Augmented reality; Virtual
museum, social museum, participatory museum, Qrcode; marked images, NFC, indoor
geolocalization; 3D projection mapping; Realtà virtuale: tecnologie immersive
interattive, motion/body; tracking, gesture control; 3D imaging &
simulation; 3D laser scanning, 3D modelling; 3D printing.
b. Turismo:
1. Efficientamento
energetico delle Strutture ricettive alberghiere (art. 23, comma 1, lettera a.
della L.R. n. 13 del 6 agosto 2007), che consenta una valorizzazione
dell’attività turistica in un’ottica di maggiore sostenibilità e compatibilità
ambientale.
2. Servizi digitali per
il turismo, in particolare dovranno essere sviluppate soluzioni innovative, in
ambito ICT, quali ad esempio:
- L’ideazione e la
realizzazione di piattaforme digitali integrate che veicolino le informazioni
legate alle località turistiche del Lazio e che consentano, tra l’altro, una
più efficace azione di marketing territoriale, anche attraverso
l’aggregazione dei diversi attori operanti sul settore (strutture ricettive,
soggetti gestori dei BBCC, enti pubblici, etc.), e facilitino la fase di
ricerca, pianificazione, acquisto ed esperienza delle scelte di viaggio;
- Lo sviluppo e
l’adozione di tecnologie digitali integrate per la messa in rete di offerte e
servizi turistici che coinvolgano diversi attori e tese a supportare mirate
strategie commerciali in linea con i 5 cluster strategici regionali
individuati con il Piano turistico triennale 2015-2017;
- All’adozione di
sistemi (di promozione, prenotazione, gestione, etc.) basati su tecnologie digitali
o all’offerta di servizi digitali (wifi, devices, etc.);
- La veicolazione sui
nuovi media di informazioni e servizi turistici, garantendo una migliore
accessibilità, sicurezza, comfort, connettività e disponibilità di nuovi
contenuti in un’ottica di internet of things (ad esempio attraverso la
realizzazione di app per dispositivi mobili, di cloud-based solutions, o di
siti web e prodotti multimediali).
3. Miglioramento della
offerta di ricettività alberghiera.
Per le PMI operanti nella
ricettività alberghiera sono ammissibili Piani di investimento materiali ed
immateriali in linea con i 5 cluster strategici regionali
individuati nel Piano turistico triennale 2015-2017, quali:
- Quelli riguardanti il
miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei relativi servizi per i
diversamente abili;
e quelli finalizzati ad
intercettare nuova domanda:
- Nel segmento dei
congressi e affari (investimenti riguardanti sale congressi, sale riunioni ed
uffici temporanei, servizi business quali tele-conferenze, call, hangout,
etc.);
- Nel segmento della
gamma alta (investimenti riguardanti SPA, altri trattamenti benessere,
finalizzati a proposte di intrattenimento o sportive, interventi su immobili o
giardini di pregio, interventi “firmati” e di particolare pregio
architettonico-artistico, predisposizione di shop, corner, etc. per prodotti
alti di gamma, etc.);
- Nel segmento
dell’enogastronomia e dell’Italian Style (investimenti riguardanti l’upgrading
ristoranti, barcaffè, servizi di catering, relativa logistica ed
inserimento in catene horeca riguardanti i prodotti agricoli locali,
realizzazione e allestimento di locali dedicati a corsi di cucina, laboratori
artigianali, etc.);
In segmenti chiaramente
individuati nell’ambito di Club di prodotto e catene volontarie, o per
adeguarsi a standard qualitativi derivanti da accordi Tour
Operator Incoming (DMC o Territory Operator) o aggregatori tra domanda
ed offerta turistica assimilabili (investimenti ivi individuati per la
qualificazione dell’offerta).
I progetti
imprenditoriali ammissibili sono:
Progetti
Semplici Possono
essere presentati da PMI in forma singola e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione
della sovvenzione.
L’importo complessivo delle Spese Ammissibili deve essere non inferiore a 50 mila Euro. Ogni singolo
Progetto Semplice
non potrà complessivamente beneficiare di una Sovvenzione superiore a 500.000 Euro.
I Progetti Semplici devono prevedere
obbligatoriamente un “Piano di Investimento Materiale e Immateriale” e/o
un “Piano
di Investimento Materiale e Immateriale per il miglioramento dell’offerta
ricettiva alberghiera” e/o un “Piano di Investimenti in Efficienza
Energetica”, che può o possono essere completati (in misura non superiore al
50% delle Spese Ammissibili, da Attività per l’Internazionalizzazione e/o
Attività per la Digitalizzazione.
Ai Progetti Semplici sono riservati
Euro 9.000.000,00.
Progetti
Integrati Possono essere presentati da: IMPRESE in forma singola; IMPRESE in
accordo e in Effettiva Collaborazione con un solo Organismo
di Ricerca e Diffusione della Conoscenza (OdR); AGGREGAZIONI TEMPORANEE
composte da almeno due IMPRESE e non più di sei soggetti, quindi con
eventuale presenza di uno o più Organismi di Ricerca e di Diffusione della
Conoscenza. Le Aggregazioni Temporanee possono essere già costituite al momento
della domanda ovvero da costituire, anche subordinatamente alla concessione
della sovvenzione.
I
Progetti Integrati devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di
concessione della sovvenzione. I Progetti Integrati
possono essere composti da una o più Attività di RSI, da Piani di Investimento
e/o Attività, riferibili all’insieme delle Azioni POR che concorrono
all'Avviso Pubblico.
L’importo complessivo
delle spese ammissibili deve essere non inferiore a 500 mila euro,
oppure, se il Progetto è composto da sole Attività RSI, non
inferiore a 200 mila euro.
Ogni singolo Progetto
Integrato non potrà complessivamente beneficiare di una sovvenzione
superiore a 3 milioni di euro.
Ai Progetti Integrati
sono riservati Euro 6.000.000,00.
La Sovvenzione consiste
in un contributo a fondo perduto, in regime De Minimis o ai
sensi del Regolamento Generale di Esenzione, con percentuali legate al
tipo di attività ed alle dimensioni dell'impresa.
Si tratta di
un'importante opportunità per le PMI, GI, Aggregazioni
Temporanee, Liberi Professionisti, o OdR, operanti nei settori di
attività coperti dagli ambiti d'intervento sopra indicati, purché iscritte alla
CCIAA (in caso di Liberi Professionisti non costituiti in forma
societaria, essere titolare di Partita IVA; tale requisito non si applica
agli OdR Pubblici) ed aventi una sede operativa nella Regione Lazio.
Sono esclusi i settori
di attività delle attività finanziarie ed assicurative, le attività
immobiliari, pesca ed acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli e
i settori considerati non etici dalla Regione Lazio (tabacco, pornografia,
gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana) e non devono riguardare
materiali di armamento.
Sono destinatari dei
progetti di Miglioramento dell’offerta di ricettività alberghiera le PMI
operanti nella ricettività alberghiera, ovvero
quelle che svolgono in proprio l’attività classificata con il codice
ATECO 2007 n. 55.10.00 “Alberghi” in Strutture ricettive alberghiere
ovvero che siano proprietari di tali Strutture e abbiano affidato tale attività
a terzi.
Il bando sarà aperto per
i Progetti Semplici con procedura a sportello dal 18
Gennaio 2018, sino al giorno 20 Marzo 2018.
Il bando sarà aperto per
i Progetti Integrati con procedura a sportello dal 23
Gennaio 2018, sino al giorno 10 Aprile 2018.
Si suggerisce di
partecipare il prima possibile.
Il referente aziendale per tale bando è il dott. Andrea Dell'Era. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci
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Ingiustizie e Servizi Sociali !
Associazione DONNE PER LA SICUREZZA ONLUS
C.F. 97600100586 - Tel. 388/1797411
COMUNICATO STAMPA
Se non stessimo parlando di persone e di mesi di vita sconvolti, potremmo liquidare la questione come nelle favole: tutto è bene quel che finisce bene, e vissero tutti felici e contenti.
Invece no.
Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, grazie anche all’appassionata difesa dell’avv. Carla Panizzi di Pordenone e al sostegno dell’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus di Roma con l'intervento costante e incisivo della vice presidente Roberta Sibaud che ha garantito la legalità nei rapporti istituzionali, ha finalmente ricongiunto una famiglia di San Vito al Tagliamento, composta da una mamma, un papà e due bambini, che i Servizi sociali coinvolti avevano troppo frettolosamente diviso.
Il Tribunale non può conoscere direttamente volti e situazioni e agisce, almeno in prima battuta, su segnalazione dei servizi sociali del territorio.
Così, un pomeriggio d’inverno, con un blitz degno di un set cinematografico, mamma e bimbi di 5 e 2 anni vengono caricati in auto e portati in una comunità lontano da casa, perché il padre risultava ai loro occhi pericoloso.
C’è voluto quasi un anno perché il Tribunale si convincesse che i bambini stavano bene a casa loro, non erano né abbandonati né maltrattati, avevano genitori fragili, ma perfettamente in grado di rispondere ai loro bisogni, se adeguatamente sostenuti.
E qui sta il punto: i servizi sociali devono sostenere, non sgretolare i nuclei familiari.
Già più di duemila anni fa, Qualcuno ricordava che sono i malati ad aver bisogno del medico, non i sani!
Le persone devono potersi rivolgere con fiducia ai servizi sociali, e se pure hanno qualche intemperanza, devono poter trovare qualcuno più “sano” di loro disposto a farsene carico.
Oggi a questa famiglia, e ai servizi territoriali, con la Sentenza esecutiva del Tribunale dei Minorenni di Trieste ha decretato il rientro a casa dei minori e della loro mamma, offrendo una occasione di riscatto. Speriamo la usino tutti al meglio.
Con l’augurio di non dover più essere spettatori impotenti di fronte ad azioni di questo genere, ci chiediamo chi ripaga i bambini per tutto questo?
Studio Legale Avvocato Carla Panizzi Cell. 335.8118561
Roberta Sibaud
Vice Presidente Associazione Donne per la Sicurezza Onlus Cell. 338.9916138
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Ecoreati, più facile denunciare !
Tutela rafforzata per i dipendenti pubblici che denunciano gli illeciti anche di interesse ambientale di cui sono a conoscenza per lavoro, allargamento dello scudo ai fornitori privati della p.a. e introduzione di analogo (seppur depotenziato) istituto nelle imprese che utilizzano il modello «231».
La riscrittura delle norme sul cosiddetto «whistleblowing», che promette grazie all' ampliato e duplice fronte pubblico/privato di aprire una rinnovata lotta anche agli ecoreati, arriva con la legge approvata in via definitiva dal parlamento il 15 novembre 2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell' ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Whistleblowing nella p.a. Le novità sono introdotte attraverso la riformulazione dell' articolo 54-bis della legge 165/2001, il Testo unico del pubblico impiego. In primo luogo viene allargata la platea dei lavoratori pubblici protetti, ora comprendente i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico ex articolo 2359 del codice civile così come i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione pubblica. In secondo luogo viene rimodulato il novero dei soggetti destinatari delle segnalazioni, e questo: prevedendo (oltre all' Autorità nazionale anticorruzione e quella giudiziaria) anche il «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» ex lege 190/2012 (recante il codice del processo amministrativo); non contemplando più tra i canali di destinazione il «superiore gerarchico». In terzo luogo viene estesa la tutela dell' identità del denunciante, assicurata in tutti i procedimenti seguenti alla segnalazione, con la specificazione delle ipotesi eccezionali in cui potrà essere rivelata. In quarto luogo, nel confermare la nullità delle condotte ritorsive a carico dei segnalanti (licenziamento, demansionamento, trasferimento e ogni altra condotta con effetti negativi diretti o indiretti determinata dalla denuncia) vengono introdotte puntuali sanzioni irrogabili direttamente dall' Anac. Le pene colpiranno sia le p.a. che hanno adottato le azioni ritorsive (con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30 mila euro) sia i suddetti responsabili della prevenzione che non hanno analizzato le denunce pervenute (fino a 50 mila euro). Il potenziamento dell' istituto nella p.a. potrà rafforzare anche il contrasto degli illeciti «indirettamente» danneggianti l' ecosistema, quali il reato di corruzione (art. 318 c.p.) e quello di «indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità» (319-quater c.p.), cui appaiono essere «sensibili» sia gli appalti verdi che i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ambientali. Il whistleblowing nel settore privato. Le regole sul whistleblowing esordiscono tra le condizioni che le organizzazioni devono rispettare per poter arginare la propria responsabilità amministrativa «231» in caso di condotte illecite di propri lavoratori. In base al dlgs 231/01, enti e imprese rispondono direttamente, con sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) per determinati reati commessi nell' interesse o a vantaggio dell' organizzazione da amministratori, dirigenti e dipendenti. Le stesse entità non rispondono di tali illeciti indicati dal decreto (i «reati presupposto») solo se dimostrano: di aver adottato e attuato prima della loro commissione un «modello di organizzazione e gestione» idoneo a prevenirli; di aver svolto effettiva vigilanza sulla sua osservanza; la fraudolenta elusione del modello da parte degli autori dell' illecito. E tra i requisiti d' idoneità di tale modello la nuova legge inserisce ora: la previsione di uno o più canali che consentano ai lavoratori di presentare segnalazioni di illeciti garantendo la riservatezza della loro identità; almeno un canale alternativo con modalità informatiche; il divieto di atti ritorsione (denunciabili ad Ispettorato del lavoro e sindacati, e la cui adozione è comunque nulla); la previsione di sanzioni sia per chi adotta atti di ritorsione che per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate (e non per chi omette di verificare o analizzare le segnalazioni ricevute, come nella p.a.). Il nuovo provvedimento detta anche le caratteristiche che le segnalazioni dovranno avere, ossia: l' essere circonstanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; il vertere su condotte illecite rilevanti ex dlgs 231/2001 o su violazioni del «modello» di cui il denunciante è a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Larga la copertura dell' istituto, se si considera che il campo di applicazione del dlgs 231/2001 abbraccia sia gli enti forniti di personalità giuridica che quelli privi, con la sola esclusione di stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (coperti comunque dalle disposizioni ex articolo 54-bis della legge 165/2001). Tra i reati ambientali previsti dal dlgs 231/01 (e la cui commissione potrà essere utilmente segnalata tramite il nuovo strumento) vi sono: inquinamento e disastro ambientale; traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività; gli illeciti su gestione rifiuti, inquinamento acque ed aria, omessa bonifica; gestione di sostanze lesive dell' ozono stratosferico; danni ad animali e vegetali; inquinamento da navi punito ex dlgs 202/2007. E questo oltre ai reati «connessi» alla gestione di risorse ambientali, anch' essi richiamati dal dlgs 231/2001, e ai quali può qui altresì aggiungersi la «corruzione tra privati» (art. 2635 c.c.). Fornitori della p.a. Lo scudo del rinnovato istituto estende i propri confini grazie all' ampia e citata nozione del «dipendente pubblico» tutelato contro atti discriminatori e rivelazione illegittima di identità. Riconoscendo tale status ai «lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione pubblica» la nuova legge incoraggia la segnalazione di illeciti da parte di tutte le aziende che interagiscono con la p.a. in forza di gare a evidenza pubblica (che, ai sensi del nuovo dlgs 50/2016, «Codice appalti», devono avvenire anche nel rispetto di precisi criteri ambientali). La scriminante ad hoc. La neo legge introduce infine una specifica causa di giustificazione per tutte le segnalazioni e denunce. Tali «informative», nel rispetto di determinate condizioni, costituiranno giusta causa della rivelazione delle notizie eventualmente coperte da obblighi di segreto ex articoli 326, 622 e 623 c.p., 2105 c.c. Per godere della scriminante, le denunce dovranno: - essere effettuate nelle forme e nei limiti ex lege 165/01 e dlgs 231/01; - finalizzate a perseguire interesse e integrità delle amministrazioni o lotta a malversazioni; - provenire da soggetti diversi dai consulenti degli enti o delle persone fisiche coinvolte; non comportare la comunicazione di notizie o documenti in modalità eccedenti la finalità di eliminare l' illecito; effettuate utilizzando solo i citati canali a tal fine predisposti.
QUI L'ARTICOLO COMPLETO !
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La riscrittura delle norme sul cosiddetto «whistleblowing», che promette grazie all' ampliato e duplice fronte pubblico/privato di aprire una rinnovata lotta anche agli ecoreati, arriva con la legge approvata in via definitiva dal parlamento il 15 novembre 2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell' ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Whistleblowing nella p.a. Le novità sono introdotte attraverso la riformulazione dell' articolo 54-bis della legge 165/2001, il Testo unico del pubblico impiego. In primo luogo viene allargata la platea dei lavoratori pubblici protetti, ora comprendente i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico ex articolo 2359 del codice civile così come i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione pubblica. In secondo luogo viene rimodulato il novero dei soggetti destinatari delle segnalazioni, e questo: prevedendo (oltre all' Autorità nazionale anticorruzione e quella giudiziaria) anche il «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» ex lege 190/2012 (recante il codice del processo amministrativo); non contemplando più tra i canali di destinazione il «superiore gerarchico». In terzo luogo viene estesa la tutela dell' identità del denunciante, assicurata in tutti i procedimenti seguenti alla segnalazione, con la specificazione delle ipotesi eccezionali in cui potrà essere rivelata. In quarto luogo, nel confermare la nullità delle condotte ritorsive a carico dei segnalanti (licenziamento, demansionamento, trasferimento e ogni altra condotta con effetti negativi diretti o indiretti determinata dalla denuncia) vengono introdotte puntuali sanzioni irrogabili direttamente dall' Anac. Le pene colpiranno sia le p.a. che hanno adottato le azioni ritorsive (con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30 mila euro) sia i suddetti responsabili della prevenzione che non hanno analizzato le denunce pervenute (fino a 50 mila euro). Il potenziamento dell' istituto nella p.a. potrà rafforzare anche il contrasto degli illeciti «indirettamente» danneggianti l' ecosistema, quali il reato di corruzione (art. 318 c.p.) e quello di «indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità» (319-quater c.p.), cui appaiono essere «sensibili» sia gli appalti verdi che i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ambientali. Il whistleblowing nel settore privato. Le regole sul whistleblowing esordiscono tra le condizioni che le organizzazioni devono rispettare per poter arginare la propria responsabilità amministrativa «231» in caso di condotte illecite di propri lavoratori. In base al dlgs 231/01, enti e imprese rispondono direttamente, con sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) per determinati reati commessi nell' interesse o a vantaggio dell' organizzazione da amministratori, dirigenti e dipendenti. Le stesse entità non rispondono di tali illeciti indicati dal decreto (i «reati presupposto») solo se dimostrano: di aver adottato e attuato prima della loro commissione un «modello di organizzazione e gestione» idoneo a prevenirli; di aver svolto effettiva vigilanza sulla sua osservanza; la fraudolenta elusione del modello da parte degli autori dell' illecito. E tra i requisiti d' idoneità di tale modello la nuova legge inserisce ora: la previsione di uno o più canali che consentano ai lavoratori di presentare segnalazioni di illeciti garantendo la riservatezza della loro identità; almeno un canale alternativo con modalità informatiche; il divieto di atti ritorsione (denunciabili ad Ispettorato del lavoro e sindacati, e la cui adozione è comunque nulla); la previsione di sanzioni sia per chi adotta atti di ritorsione che per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate (e non per chi omette di verificare o analizzare le segnalazioni ricevute, come nella p.a.). Il nuovo provvedimento detta anche le caratteristiche che le segnalazioni dovranno avere, ossia: l' essere circonstanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; il vertere su condotte illecite rilevanti ex dlgs 231/2001 o su violazioni del «modello» di cui il denunciante è a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Larga la copertura dell' istituto, se si considera che il campo di applicazione del dlgs 231/2001 abbraccia sia gli enti forniti di personalità giuridica che quelli privi, con la sola esclusione di stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (coperti comunque dalle disposizioni ex articolo 54-bis della legge 165/2001). Tra i reati ambientali previsti dal dlgs 231/01 (e la cui commissione potrà essere utilmente segnalata tramite il nuovo strumento) vi sono: inquinamento e disastro ambientale; traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività; gli illeciti su gestione rifiuti, inquinamento acque ed aria, omessa bonifica; gestione di sostanze lesive dell' ozono stratosferico; danni ad animali e vegetali; inquinamento da navi punito ex dlgs 202/2007. E questo oltre ai reati «connessi» alla gestione di risorse ambientali, anch' essi richiamati dal dlgs 231/2001, e ai quali può qui altresì aggiungersi la «corruzione tra privati» (art. 2635 c.c.). Fornitori della p.a. Lo scudo del rinnovato istituto estende i propri confini grazie all' ampia e citata nozione del «dipendente pubblico» tutelato contro atti discriminatori e rivelazione illegittima di identità. Riconoscendo tale status ai «lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione pubblica» la nuova legge incoraggia la segnalazione di illeciti da parte di tutte le aziende che interagiscono con la p.a. in forza di gare a evidenza pubblica (che, ai sensi del nuovo dlgs 50/2016, «Codice appalti», devono avvenire anche nel rispetto di precisi criteri ambientali). La scriminante ad hoc. La neo legge introduce infine una specifica causa di giustificazione per tutte le segnalazioni e denunce. Tali «informative», nel rispetto di determinate condizioni, costituiranno giusta causa della rivelazione delle notizie eventualmente coperte da obblighi di segreto ex articoli 326, 622 e 623 c.p., 2105 c.c. Per godere della scriminante, le denunce dovranno: - essere effettuate nelle forme e nei limiti ex lege 165/01 e dlgs 231/01; - finalizzate a perseguire interesse e integrità delle amministrazioni o lotta a malversazioni; - provenire da soggetti diversi dai consulenti degli enti o delle persone fisiche coinvolte; non comportare la comunicazione di notizie o documenti in modalità eccedenti la finalità di eliminare l' illecito; effettuate utilizzando solo i citati canali a tal fine predisposti.
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