ATTENTI A GIUDICARE !
Il racconto mette in evidenza il fatto che ciò che vediamo non è sempre quello che pensiamo che sia...Siamo specializzati nel giudicare in base a ciò che crediamo di vedere, mentre non sappiamo che può trattarsi di pura illusione.
Un giorno, di fronte alla casa di un saggio odiato dalla gente del paese in cui viveva, si accalcava una folla vociferante e urlante come una muta di cani lanciata sulla preda. Egli uscì sul balcone e stette immobile, senza rispondere. Un uomo si mise a ingiuriarlo più degli altri e ciò ebbe l'effetto di far tacere la folla. Dapprima essa ascoltò a bocca aperta il suo ingiurioso portavoce... poi sembrò a disagio, come stupita di tanta violenza: infine mentre il saggio rimaneva sempre in silenzio, cominciò a mormorare contro colui che qualche minuto prima era ancora il suo rappresentante. Allora, mentre la folla cominciava a mormorare contro l'intrigante, il saggio si fece avanti e gli diede uno schiaffo.
La folla si disperse. Un cercatore di Verità che assistette alla scena, girovagò per un'ora pensando e ripensando alla scena: "Peccato...proprio nel momento della sua vittoria, il saggio non ha resistito e ha reagito".
Mentre girovagava per le strade del paese così assorto nei suoi pensieri, incontrò un monaco che aveva intravisto sul luogo dell'accaduto, in disparte e in silenzio. Il cercatore gli si avvicinò e gli chiese cosa ne pensasse del fatto e che era dispiaciuto e deluso dal comportamento del saggio. Il monaco gli rispose: "Sappi, o ignorante che giudica in base all'apparenza, che la realtà è diversa da ciò che immagini: ciò che ti sembra realtà non è che pura immaginazione! Il saggio ha colpito quell'uomo. E questo è un dato di fatto. La sua intenzione, però, non è un fatto visibile alla tua mente, ma una costruzione perversa di essa! Egli ha colpito l'uomo per disperdere la folla. Se non lo avesse fatto, essa avrebbe aggredito il persecutore. Colpendolo, invece, ha soddisfatto la sete della folla per lo spettacolo della punizione. L'aggressore non ne ha avuto alcun male. In verità è stato protetto dal furore della folla che altrimenti lo avrebbe linciato. Quindi, come vedi, ciò che sembrava un atto di violenza e che era effettivamente tale, era l'unico modo di preservare la vita del diffamatore. Fino a che non saprai vedere queste cose nel tuo cuore, non sarai mai un vero cercatore, ma sarai come un ragazzo che gioca a biglie e chiamerai questo "sapere" o "conoscenza". Non avrai mai la comprensione e rimarrai per sempre un animale, a meno che impari e impari e impari.".
Il cercatore rispose:"Se si dovesse adottare questo principio, e dunque astenersi dal giudicare secondo le apparenze, ogni tipo di azione irresponsabile potrebbe essere commessa in nome della santità, e tutti i furfanti della terra sarebbero ancora liberi di agire a modo loro: e il mondo andrebbe in rovina!"
Il monaco lo guardò, sorrise. Poi si mise a piangere. Infine disse: "Oh, innocente fratello! Non hai notato che il mondo sta già andando in rovina e che coloro che credono di fare bene e sono privi di percezione e di comprensione, sono proprio coloro che ne accelerano la fine? Tuttavia, non lo vedi, e infatti desideri contribuire al processo. Non preoccuparti di ciò, ma invece di specializzarti nell'analisi minuziosa delle apparenze, sforzati di sviluppare la comprensione del senso degli eventi."
www.studiostampa.com
Un giorno, di fronte alla casa di un saggio odiato dalla gente del paese in cui viveva, si accalcava una folla vociferante e urlante come una muta di cani lanciata sulla preda. Egli uscì sul balcone e stette immobile, senza rispondere. Un uomo si mise a ingiuriarlo più degli altri e ciò ebbe l'effetto di far tacere la folla. Dapprima essa ascoltò a bocca aperta il suo ingiurioso portavoce... poi sembrò a disagio, come stupita di tanta violenza: infine mentre il saggio rimaneva sempre in silenzio, cominciò a mormorare contro colui che qualche minuto prima era ancora il suo rappresentante. Allora, mentre la folla cominciava a mormorare contro l'intrigante, il saggio si fece avanti e gli diede uno schiaffo.
La folla si disperse. Un cercatore di Verità che assistette alla scena, girovagò per un'ora pensando e ripensando alla scena: "Peccato...proprio nel momento della sua vittoria, il saggio non ha resistito e ha reagito".
Mentre girovagava per le strade del paese così assorto nei suoi pensieri, incontrò un monaco che aveva intravisto sul luogo dell'accaduto, in disparte e in silenzio. Il cercatore gli si avvicinò e gli chiese cosa ne pensasse del fatto e che era dispiaciuto e deluso dal comportamento del saggio. Il monaco gli rispose: "Sappi, o ignorante che giudica in base all'apparenza, che la realtà è diversa da ciò che immagini: ciò che ti sembra realtà non è che pura immaginazione! Il saggio ha colpito quell'uomo. E questo è un dato di fatto. La sua intenzione, però, non è un fatto visibile alla tua mente, ma una costruzione perversa di essa! Egli ha colpito l'uomo per disperdere la folla. Se non lo avesse fatto, essa avrebbe aggredito il persecutore. Colpendolo, invece, ha soddisfatto la sete della folla per lo spettacolo della punizione. L'aggressore non ne ha avuto alcun male. In verità è stato protetto dal furore della folla che altrimenti lo avrebbe linciato. Quindi, come vedi, ciò che sembrava un atto di violenza e che era effettivamente tale, era l'unico modo di preservare la vita del diffamatore. Fino a che non saprai vedere queste cose nel tuo cuore, non sarai mai un vero cercatore, ma sarai come un ragazzo che gioca a biglie e chiamerai questo "sapere" o "conoscenza". Non avrai mai la comprensione e rimarrai per sempre un animale, a meno che impari e impari e impari.".
Il cercatore rispose:"Se si dovesse adottare questo principio, e dunque astenersi dal giudicare secondo le apparenze, ogni tipo di azione irresponsabile potrebbe essere commessa in nome della santità, e tutti i furfanti della terra sarebbero ancora liberi di agire a modo loro: e il mondo andrebbe in rovina!"
Il monaco lo guardò, sorrise. Poi si mise a piangere. Infine disse: "Oh, innocente fratello! Non hai notato che il mondo sta già andando in rovina e che coloro che credono di fare bene e sono privi di percezione e di comprensione, sono proprio coloro che ne accelerano la fine? Tuttavia, non lo vedi, e infatti desideri contribuire al processo. Non preoccuparti di ciò, ma invece di specializzarti nell'analisi minuziosa delle apparenze, sforzati di sviluppare la comprensione del senso degli eventi."
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Equitalia deve esibire la cartella !
NOVITÀ DALLA CASSAZIONE a cura dell'avv. Matteo Sances
Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia
della Suprema Corte che, con ordinanza n.18252 del 30/07/2013, ha avuto modo di rispondere a una contestazione del contribuente il quale aveva impugnato una cartella esattoriale poiché notificata incompleta (in quanto priva di alcune pagine).
I giudici della Corte di Cassazione, dunque, hanno sancito “… ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione del menzionato art. 26- a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico)fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata”.
In pratica, secondo la Suprema Corte la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.
D’altronde, l’obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto dall’art. 26, comma 4 del DPR n. 602/73, il quale prevede che “il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Va da sé, quindi, che producendo solamente le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza le cartelle esattoriali il concessionario non ha ottemperato assolutamente all’obbligo previsto dalla legge.
La predetta sentenza, dunque, conferma sostanzialmente l’indirizzo già espresso da alcune Commissioni Tributarie e in particolare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (si vedano le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n. 40/01/10 disponibili su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti), dove i giudici rilevano che “Equitalia ... si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno”.
Tale questione è sicuramente molto importante poiché può accadere che il contribuente riceva – come nel caso affrontato dalla Cassazione – una cartella priva di alcune pagine oppure che venga a conoscenza di un debito tributario solo ad esecuzione già iniziata (si pensi al caso di un pignoramento su c/c bancario senza la preventiva notifica della cartella per vizi di notifica della stessa) e abbia la necessità oltre che il diritto di conoscere a pieno quanto gli viene richiesto.
Infine, sempre in merito all’onere del concessionario di esibire le cartelle in giudizio, si segnala un’altra recente sentenza della Suprema Corte dove i giudici sottolineano che “questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali perché la Concessionaria non le ha prodotte” (Ord. Corte Cass. n.22041 del 28/10/10).
Alla luce di quanto illustrato, dunque, risulta chiaro il diritto di ogni contribuente di visionare sempre copia delle cartelle che lo riguardano quando sorgono dubbi in merito alla loro completezza (o addirittura in merito alla loro esistenza).
Avv. Matteo Sances
PAOLO FERRARO dice la verità sulla crisi in TV, IMPERDIBILI le reazioni degli altri invitati!
Pubblicato in data 21/gen/2014
Wikipedia:http://it.nostradamus.wikia.com/wiki/...
Blog Ufficiale di Paolo Ferraro:http://paoloferrarocdd.blogspot.it/
Paolo Ferraro si rivolge ai parlamentari 5 stelle:http://www.youtube.com/watch?v=JgPgIu...
Paolo Ferraro,ex magistrato di sinistra candidatosi con FN dice la verità sulla crisi tra le reazioni sbigottite degli altri invitati che prendono le distanze. Da Tribuna parlamento,andato in onda a febbraio prima delle elezioni. Imperdibile !
Blog Ufficiale di Paolo Ferraro:http://paoloferrarocdd.blogspot.it/
Paolo Ferraro si rivolge ai parlamentari 5 stelle:http://www.youtube.com/watch?v=JgPgIu...
Paolo Ferraro,ex magistrato di sinistra candidatosi con FN dice la verità sulla crisi tra le reazioni sbigottite degli altri invitati che prendono le distanze. Da Tribuna parlamento,andato in onda a febbraio prima delle elezioni. Imperdibile !
Agenzia delle Entrate - Circolari e Risoluzioni
01/04/2014
Circolare n. 7/E del 20/03/14
Cinque
per mille per l’esercizio finanziario 2014
Circolare n. 6/E del 11/03/14
Accertamento
sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche ai sensi dell’articolo
38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
24 dicembre 2012. Circolare n. 24 del 31 luglio 2013. Parere del Garante per la
protezione dei dati personali (Garante della privacy) del 21 novembre 2013.
Ulteriori indicazioni operative
Circolare n. 5/E del 10/03/14
Indirizzi
operativi per l’attività istruttoria sui rimborsi dell’imposta sul valore
aggiunto in ragione del livello di rischio
Risoluzione n. 34 del 28/03/14
Modello
F23 - Istituzione di un codice ente identificativo del Servizio Fitosanitario
del Dipartimento regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana e del
codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative in materia
fitosanitaria – Legge 24 novembre 1981, n. 689
Risoluzione n. 33 del 27/03/14
Istituzione
del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d’Italia – articolo 1, comma 148, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Risoluzione n. 32 del 19/03/14
Art.
52, comma 1, lett. a), n. 2), decreto legge n. 69 del 2013 –incremento del
numero delle rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della
rateazione – applicabilità in via retroattiva
Risoluzione n. 31 del 13/03/14
Istituzione
della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei
contributi a favore del FONDO SANILOG, in breve “SANILOG”, Fondo Integrativo
del Servizio Sanitario Nazionale avente natura di associazione non riconosciuta
Risoluzione n. 30 del 13/03/14
Istituzione
della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Paritetico C.I.F.A. -
CONFSAL in breve “EPAR”
Risoluzione n. 29 del 12/03/14
Disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
Risoluzione n. 28 del 12/03/14
Interpello
ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell’imposta di
registro alle ordinanze di inammissibilità dell’appello ex articolo 348- ter
c.p.c.
Risoluzione n. 27 del 12/03/14
Consulenza
giuridica - Nozione di valore unitario, di cui al comma 2 dell’articolo 108 del
TUIR
Risoluzione n. 26 del 12/03/14
Istituzione
dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con
elementi identificativi”, delle somme dovute a titolo di addizionale erariale
alla tassa automobilistica, delle sanzioni e dei relativi interessi, a seguito
di atto di accertamento
Risoluzione n. 25 del 04/03/14
Istituzione
dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della sanzione e
degli interessi di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, su importi rateizzati ai sensi
dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e
dell’articolo 48, comma 3-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Risoluzione n. 24 del 04/03/14
Istituzione
del codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e
“F24 Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche
Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati
in compensazione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014
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CAMBIO EURO CON LE DIVISE EUROPEE AL 31/12/1998
Scusate la precisazione ma come vedete il Cambio del Marco era 1,95583 per cui molto vicino ai due Marchi per un Euro.
Per estrema precisazione, siamo noi che abbiamo accettato un ingiusto cambio a Lit. 1936,27.
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