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L’ABUSO DI UFFICIO ED IL RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO

L’abuso d’ufficio ed il rifiuto di atti di ufficio sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali o dagli incaricati di un Pubblico servizio. 

L’abuso d’ufficio, disciplinato dall’art. 323 c.p., si verifica quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, approfittando della posizione rivestita, procura, volontariamente, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale, oppure arreca ad altri un danno ingiusto. 

L’abuso, inoltre, deve consistere nella violazione di norme di legge o di regolamento, o nella violazione dell’obbligo di astensione di chi abbia nella vicenda un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Pertanto, affinchè si configuri tale reato è necessario che siano presenti le seguenti condizioni: 1. l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto; 2. la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti; 3. la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto. 

Il rifiuto di atti d’ufficio, disciplinato dall’art. 328 c.p., si verifica invece quando un Pubblico Ufficiale o un incaricato di Pubblico servizio, si rifiuta consapevolmente di adottare un atto che, per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo; si verifica, inoltre, quando il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico servizio non compie un atto richiestogli, entro 30 giorni, ovvero non espone le ragioni del ritardo.

Dunque, pur trattandosi in entrambi i casi di delitti che possono essere commessi solo dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di un Pubblico servizio (c.d. delitti propri), le differenze consistono nel fatto che mentre con l’abuso d’ufficio il reo approfitta della sua qualità e compie un atto procurando, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, con il rifiuto di atti d’ufficio il reo si rifiuta di compiere un atto dovuto. 

Fonte: http://www.studio-avvocato-penale.it/

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DIFFERENZA TRA CORRUZIONE E CONCUSSIONE

La corruzione e la concussione sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi dai Pubblici Ufficiali (Art. 357 c.p.) o dagli Incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

In alcuni casi vi è la cooperazione di un soggetto privato (corruzione), in altri vi è la cooptazione della volontà di quest'ultimo (concussione).

Nello specifico, la concussione è disciplinata dall' Art. 317 c.p. ed è commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La corruzione, invece, è il delitto commesso dal pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio (cfr. Art. 318 c.p.), o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (cfr. Art. 319 c.p.), riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

Come si vede, dunque, mentre nella concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità, costringe qualcuno a dare o promettere una qualche utilità, nella corruzione il soggetto privato è d'accordo con il pubblico ufficiale nel dargli o promettergli denaro o altra utilità affinché quest'ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Questa differenza sostanziale tra concussione e corruzione, poi, comporta che il Legislatore ha previsto la punizione anche per il corruttore (cfr. Art. 321 c.p.) e per l'istigatore alla corruzione (cfr. Art. 322 c.p.), cioè del privato che dà, offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

Altra differenza, infine, è che la persona incaricata di un pubblico servizio risponde penalmente della corruzione per atti del suo ufficio solo se ricopre la qualità di pubblico impiegato (cfr. Art. 320 c.p.), mentre il pubblico ufficiale ne risponde in ogni caso.

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Scandalo in Procura. Il Procuratore Capo archivia le denunce contro le banche

Il Procuratore Capo della Repubblica di un Tribunale Italiano archivia le denunce contro le banche, iscrivendole a “modello 45” delle notizie insensate. Una vittima bancaria denuncia i fatti e il Procuratore Generale avoca il fascicolo. Ora si farà chiarezza.  
Ecco il documento.
Sapete in che cosa consiste il così detto “modello 45″? 
Ecco  che cos'è e a  cosa serve
Emidio Orsini di “Delitto Usura” ci da notizia che proprio a causa di queste archiviazioni de plano, una persona ha scritto una lettera dicendo che per lui non c’erano più speranze, solo il suicidio poteva essere risolutivo. Immediatamente sono state fatte tutte le procedure del caso per evitare l’ennesima morte. 
Ecco la lettera devastante, il grido straziante della disperazione di chi non trova conforto nelle Istituzioni, nella Giustizia. 

Fonte: LiberoReporter

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