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Corte Costituzionale - No Mediazione Obbligatoria


DIFENDIAMO LA MEDIAZIONE:
Con la forza di 948 Organismi e 90.000 Mediatori

Il Comunicato Stampa del 24.10.2012 evidenzia che la Corte Costituzionale “ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. La Corte Costituzionale, pertanto, ha concentrato l’attenzione esclusivamente sull’eccesso di delega ex articolo 77.
La “ratio” della riforma della mediazione civile si fonda su buone ragioni giuridiche e sociali; occorre farle emergere per il bene del Paese Italia. Con un disposto normativo che sani la carenza di delega del d.lgs. 28/2010 e rafforzi l’istituto della mediazione secondo i parametri europei della competenza e professionalità dei mediatori, necessariamente con il ruolo da protagonista della classe forense che, con la sua esperienza e competenza potrà essere la “guida illuminata” in tale percorso.

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http://www.adrnetwork.it/novita_scheda.php?ID=00195
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LA SENTENZA SULLA MEDIAZIONE
il Fumus Boni Iuris da far emergere 

Il dispositivo, seguito all'udienza pubblica della Corte Costituzionale del 23.10.2012, rappresenta il triste epitome di circa un anno di confronto/scontro sulla riforma della mediazione civile in Italia. Tanto si è discusso in questi ultimi mesi di tale riforma e delle relative eccezioni di costituzionalità; forse anche troppo e, spesso, in modo improprio.

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IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

La responsabilita’ civile e penale dell’amministratore di condominio.

Articolo di Alessandro Gallucci
L’amministratore è il mandatario dei condomini (o del condominio, la differenza non è di poco conto e ci riferiamo ai proprietari solo perche’ quella è l’indicazione preponderante in giurisprudenza, cfr. Cass. SS.UU. n. 9148/08).
IL CONDOMINIO
Come legale rappresentante della compagine, egli commettere errori e quindi incorrere in responsabilità connesse all'espletamento dell’incarico. Errori o, peggio, comportamenti volontari ai quali sono riconnesse responsabilita’ di tipo civile e penale. Partiamo da queste ultime. L’amministratore “fugge con la cassa condominiale”? Egli commette il reato di appropriazione indebita aggravata. Il mandatario si mette d’accordo con le imprese per gonfiare le fatture per la prestazione dei servizi per incassare più  del dovuto e spartirsi il malloppo? Allora è punibile per truffa. L’amministratore fa eseguire interventi edilizi senza le necessarie autorizzazioni amministrative? Sarà imputabile, a seconda dell’omissione, per il reato edilizio di riferimento (cfr. d.p.r. n. 380/01). Ciò per quanto riguarda i profili penali. E per quelli civili? Di che cosa può rendersi responsabile l’amministratore? Innanzitutto c’è la responsabilita’ nei confronti dei condomini per l’inadempimento delle incombenze che gli spettano per legge fin dal momento della nomina. In pratica quelle di cui s’è detto fin’ora. L’amministratore, inoltre, è responsabile per “eccesso di potere”. Si pensi al cambio di fornitore di energia elettrica o al contratto di assicurazione, entrambi stipulato senza preventivo consenso dell’assemblea. Salvo successiva ratifica egli è responsabile verso il condominio e verso il terzo (artt. 1398-1711 c.c.). Il mandatario, inoltre, può essere responsabile per avere eseguito delibere palesemente illegittime. Si pensi alle decisioni assembleari che senza alcuna autorità  impongono limitazioni all'uso delle parti di proprietà  esclusiva. Con riferimento a quest’ultima ipotesi è necessario chiedersi: fino a che punto deve spingersi la valutazione dell’amministratore. circa la legittimità’ di una decisione dell’assise?
Per rispondere al quesito non si può  partire dal rapporto giuridico che s’instaura tra compagine e proprio rappresentante: un contratto di mandato. Ebbene in quest’ambito, è la legge a dircelo (art. 1710 c.c.), l’amministratore è tenuto a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia che, “tradotto dal legalese all'italiano”, significa: dare delle valutazioni senza entrare nello specifico di questioni che per complessità  non gli competono. Un amministratore può  valutare se una delibera è lesiva di un diritto di servitù  a favore di un condomino (o di un terzo) su una cosa comune. Se lo è non deve eseguirla. Se l’assemblea si è autoconvocata, l’amministratore è tenuto a considerare veritiere le affermazioni contenute nel verbale, in merito alla regolare convocazione, senza poter sindacare la legittimità del deliberato stesso, salvo prove evidenti discordanti. Sostanzialmente si puo’ dire che di fronte a delibere chiaramente nulle l’amministratore debba rifiutarsi di porle in esecuzione, eventualmente convocando un’assemblea per spiegarne i motivi. A fronte di decisioni formalmente viziate (es. omessa convocazione) all’amministratore, per prudenza, basterà  attendere lo spirare del termine d’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. Diversamente, in entrambi i casi, è ipotizzabile una responsabilità contrattuale per inadempimento.
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Laziogate, Francesco Storace assolto in Appello: “sette anni di calvario”.

Sette anni per arrivare all'ASSOLUZIONE !
E’ stato assolto perché il fatto non sussiste l'ex presidente della Regione Lazio, Francesco Storace, attualmente leader de La Destra. E’ quanto ha deciso la Corte di Appello di Roma nell'ambito dell’inchiesta cosiddetta Laziogate, ribaltando completamente la precedente sentenza. Nel 2005 fu accusato di associazione a delinquere, spionaggio e violazione dell’anagrafe del comune di Roma. In primo grado Storace era stato infatti condannato a un anno e sei mesi di reclusione per concorso in accesso abusivo a un sistema informatico.
Più nel dettaglio, la vicenda si riferisce a un'incursione nella banca dati dell'anagrafe del Comune di Roma per attività di spionaggio ai danni del movimento "Alternativa Sociale", guidato da Alessandra Mussolini, che si era presentato nel 2005 alle elezioni regionali.
Sono cadute le accuse anche nei confronti del suo ex portavoce Nicolò Accame, che in primo grado aveva avuto 2 anni. Assolti Mirko Maceri, ex direttore di Laziomatica e l'avvocato Romolo Reboa (che presentò l'esposto a suo tempo contro Alternativa sociale), Nicola Santoro, figlio del magistrato della commissione elettorale presso la corte d'appello di Roma (che escluse AS dalle elezioni). Avevano avuto un anno. Cadute le contestazioni anche per l'allora vicepresidente del consiglio comunale per An, Vincenzo Piso (per cui anche in primo grado la Procura aveva chiesto l'assoluzione). Unica condannata, Tiziana Perreca, ex collaboratrice dello staff di Storace, che ha avuto 6 mesi per favoreggiamento. Confermata l'assoluzione di Daniele Caliciotti, l'ex dipendente di Laziomatica (nei suoi confronti non era stata appellata la sentenza).
Il commento di Storace- E’ visibilmente commosso Francesco Storace quando commenta la decisione della Corte d’Appello: "Sette anni di calvario e oggi scopriamo che questa vicenda, per la quale mi sono dimesso da ministro della Sanità e costata la corsa per la Regione Lazio, non sussiste", dice. "Questa storia all'epoca venne definita uno scandalo. Alla luce di tutto ciò posso affermare che comunque non sono riusciti a togliermi la dignità", ha dichiarato ancora l'ex ministro.
Le reazioni- "Ho appreso con particolare soddisfazione la notizia dell'assoluzione di Francesco Storace nell'ambito del processo Laziogate. Finalmente, dopo ben sette anni, viene fatta chiarezza su questa vicenda e viene dimostrata l'assoluta inconsistenza delle accuse. A Francesco voglio rinnovare le mie felicitazioni” ha detto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.
Soddisfatta della decisione anche il presidente dimissionario della Regione Lazio, Renata Polverini, che commenta così: "L'assoluzione di Francesco Storace è davvero una bella notizia. Una decisione che accogliamo con grande soddisfazione e arriva, dimostrando che il fatto non sussiste, dopo sette lunghi anni che Francesco ha vissuto, difendendosi durante tutto il processo, senza rinunciare al proprio impegno politico, portato avanti con la passione e la determinazione di sempre. A lui vanno le nostre congratulazioni”.
Michela Magrini  (Articolo Originale - Fonte Corriere Informazioni)

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