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DPCM 3 dicembre, cosa si può fare e cosa no a Natale.

Ecco cosa prevede il nuovo DPCM Natale: dal 21 dicembre al gennaio, 

sono vietati tutti gli spostamenti da una Regione all’altra, anche per raggiungere le seconde case il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio sono vietati anche gli spostamenti da un Comune all’altro resta il coprifuoco, cioè il divieto di spostarsi su tutto il territorio italiano dalle 22 alle 5. Il 31 dicembre, Capodanno, vietati gli spostamenti dalle 22 alle 7. 

E' sempre consentito il rientro nel Comune di residenza, nel proprio domicilio e nel luogo in cui si abita con continuità o periodicità. “Questo permetterà il ricongiungimento di coppie lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza e periodicità nella medesima abitazione”, spiega il premier; consentiti sempre gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità o salute, anche nelle ore notturne. Tra i motivi di necessità rientra anche l’assistenza a persone non autosufficienti; raccomandato fortemente di non ricevere persone non conviventi, soprattutto per cenoni e veglioni. 

Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena, anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi dalla quarantena. 

Gli impianti sciistici saranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio, dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere in partenza, scalo o arrivi in porti italiani. 

Per quanto riguarda la scuola, dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado: in questa fase in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza del 75% degli studenti. 

Nelle aree gialle: bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. saranno aperti sempre a pranzo, anche a Natale e Santo Stefano, dalle 5 alle 18, tutti i giorni. In ogni tavolo possono sedersi al massimo 4 persone se non sono tutte conviventi. Dopo le 18 è vietato consumare cibi o bevande per strada. 

Nelle aree arancioni e rosse: bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. saranno aperti dalle 5 alle 22 solo per asporto, ma sarà sempre possibile la consegna a domicilio. 

Alberghi e hotel rimangono aperti in tutta Italia, ma il 31 sera, cioè a Capodanno, non sarà possibile organizzare veglioni o cene. I ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18. Dopo quell’ora sarà consentito solo servizio in camera. 

I negozi dal 4 dicembre al 6 gennaio potranno rimanere aperti fino alle 21. Ma dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai. 

Piano Italia Cashless (qui trovate l’approfondimento di QuiFinanza): fino al 31 dicembre, per chi paga con carte di credito, bancomat o app scatta un rimborso del 10% fino a 150 euro. Solo per chi compra in negozi fisici, e non online (qualunque spesa è ammessa, ed è cumulabile all’interno della famiglia). Per partecipare è necessario scaricare l’app IO e identificarsi con la Carta d’identità elettronica o con lo Spid

>>> Scarica qui il DPCM 3 dicembre in Gazzetta Ufficiale e qui gli allegati <<<

 www.studiostampa.com

Dpcm 3 novembre: le nuove misure su coprifuoco, spostamenti, trasporti e scuola.

Ecco il nuovo Dpcm per mettere un freno alla diffusione del Covid. Il Governo ha anticipato le misure nella giornata di martedì, e dopo un lungo tira e molla con le Regioni, soprattutto sul tema del coprifuoco, è arrivata la firma del premier Conte nella notte poco dopo la mezzanotte.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano da giovedì 5 novembre a giovedì 3 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm 24 ottobre.

Lockdown “light”

L’obiettivo è non bloccare il Paese: non sarà quindi un lockdown rigido come a marzo, ma “light”, più simile al modello tedesco, ha spiegato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. “È abbastanza complicato – ha spiegato – cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il Paese”.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, con frequenza almeno settimanale, verificherà comunque il permanere per Regioni o parti di esse la collazione in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto, e provvederà con ordinanza all’aggiornamento.

Le ordinanze emanate sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto. Eccole dunque le misure (per quelle relative alle attività commerciali e allo sport invece vi rimandiamo qui).

Coprifuoco

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, il coprifuoco nazionale non partirà alle 21 ma un’ora dopo.

Il coprifuoco scatta dalle 22.00 fino alle 5.00: in questa fascia oraria sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

>>> Scarica qui la bozza del nuovo Dpcm <<<

Spostamenti

Nuovamente vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio Covid, quelli di colore arancione e rosso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (qui abbiamo riassunto come viene divisa l’Italia e quali Regioni sono gialle, arancioni o rosse).

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Le aree ad alto rischio sono quelle che ricadono negli scenari 3 e 4 indicati nel documento dell’Iss, quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità. Il divieto può però riguardare intere Regioni oppure solo parti di esse.

La differenza tra le zone che ricadono nello scenario 3 e in quelle che rientrano nel 4 sta nel fatto che in queste ultime sono vietati anche gli spostamenti “all’interno dei medesimi territori”, dunque a livello comunale e provinciale.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ comunque sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Trasporti

La capienza dei mezzi pubblici viene ridotta al 50% per evitare assembramenti e situazioni che favorirebbero i contagi.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è quindi consentito un coefficiente di riempimento non superiore alla metà, con esclusione tuttavia del “trasporto scolastico dedicato”.

Scuola

Le scuole secondarie di secondo grado, cioè le scuole superiori, e le terze medie adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla Didattica digitale integrata.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione, per scuole elementari e fino alla seconda media compresa, e per i servizi educativi per l’infanzia continua invece a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Solo nelle zone rosse con scenario 4 resteranno chiuse anche le classi seconde delle scuole medie, mentre le prime continueranno la didattica in presenza. 

Fonte: 

www.studiostampa.com

Certificazione Unica 2020: scadenza omessa nel DL Ristori.

Scadenza CU redditi esenti o non in dichiarazione legata al Modello 770: i dubbi dopo la proroga e l'analogo caso dei ravvedimenti operosi.

Insieme al  770/2020 slittano in teoria anche altre scadenze fiscali collegate alla presentazione del modello con cui le aziende dichiarano il pagamento dei collaboratori: la CU (Certificazione Unica) sui redditi esenti e i ravvedimenti operosi collegati alla presentazione del 770.

In realtà, la norma del dl Ristori che fa slittare la presentazione del 770/2020 al 10 dicembre (articolo 10 dl 137/2020) non contiene nessun chiarimento sugli altri slittamenti. Il punto è che però si tratta, in entrambi i casi, di adempimenti fiscali strettamente collegati alla presentazione del modello rinviato.

=> Proroga del Modello 770 al 10 dicembre

CU/2020

Per quanto riguarda la Certificazione Unica, i sostituti d’imposta la devono consegnare alla generalità dei collaboratori entro il 31 marzo, mentre nel caso in cui il modello dichiarativo comprenda solo redditi esenti o che comunque non vanno in dichiarazione, il termine è  quello di presentazione del 770.

Normalmente, quindi, questa CU viene consegnata entro il 31 ottobre (quest’anno il 2 novembre, primo lunedì utile), ma la proroga al 10 dicembre del 770 teoricamente dovrebbe trascinare anche lo slittamento della Certificazione Unica.

In mancanza di una specifica norma di coordinamento, però, resta un margine di incertezza. Anche perché lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate continua a segnare la scadenza per la CU 2020 sui redditi esenti per il 2 novembre.

Ravvedimento operoso

La seconda scadenza che in base allo stesso principio dovrebbe slittare è il ravvedimento operoso delle ritenute e delle somme connesse a versamenti dei sostituti d’imposta che trovano la collocazione, ai fini della regolarizzazione, entro il termine dell’invio telematico della dichiarazione dei sostituti. Quindi, in parole semplici, i versamenti che scadono entro il termine di invio del 770.

Anche in questo caso non ci sono precisazioni in materia nel Decreto Ristori. Ma ci sono già precedenti in passato di posticipi per la presentazione del 770 ai quali il Fisco aveva conseguentemente applicato anche la sospensione dei termini del ravvedimento.

Fonte: PMI 

www.studiostampa.com