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Pignoramento di Equitalia del conto con redditi o pensioni basse: difesa !
- Le somme depositate e risultanti dal saldo conto al momento della notifica del pignoramento: pagamento che, tuttavia, non avviene immediatamente, ma solo dopo 60 giorni dal pignoramento. Ciò al fine di consentire al debitore la possibilità, se lo ritiene, di adempiere spontaneamente; - successivamente, alle rispettive scadenze, le restanti somme. Il tutto fino a concorrenza del credito per il quale Equitalia procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati sino al giorno del pagamento e riportati nell’atto stesso. Se il lettore dovesse aprire un nuovo conto corrente e lì chiedere all’ente previdenziale di accreditarvi la pensione, in prima battuta eviterebbe il problema del pignoramento del conto corrente e del blocco delle somme ivi accreditate, in quanto il nuovo conto resterebbe libero da procedure esecutive. Tuttavia, grazie all’anagrafe dei conti correnti – una nuova banca dati che gli istituti di credito alimentano con tutte le informazioni relative ai rapporti intrattenuti coi propri clienti e aggiornata in tempo reale proprio al fine delle indagini fiscali – Equitalia è in grado, in qualsiasi momento, di conoscere dove la sua pensione va a finire e, quindi, eventualmente, decidere di estendere il pignoramento anche al nuovo conto. Dunque, il problema potrebbe ripresentarsi anche dopo breve tempo. A questo punto, posto il basso importo della pensione del lettore, potrebbe essere utile valutare, con il proprio avvocato, la possibilità di presentare ricorso al giudice [1] chiedendo la riduzione del pignoramento del conto, effettuato da Equitalia, a solo 1/10 (un decimo). Questo perché, secondo un orientamento giurisprudenziale evolutivo (tuttavia ancora minoritario) [2], qualora il debitore riesca a dare dimostrazione al giudice che sul conto corrente bancario o postale, sottoposto a pignoramento, confluiscono solo le somme imputabili a reddito di lavoro dipendente o di pensione, il giudice potrebbe ridurre la misura degli importi pignorati. Non vi sarebbe, infatti, ragione per differenziare il pignoramento fatto presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico (che, per legge, può avvenire entro limiti massimi prestabiliti dalla legge) rispetto a quello in banca (dove invece tali limiti non operano) se si offre la prova che la natura del credito è sempre identica e non vi è stata confusione con altre somme. In parole povere, se Lei riuscirà a dimostrare in causa che, sul conto in questione, non è stato mai fatto alcun altro accredito se non la pensione (circostanza facilmente documentabile con un estratto conto), il giudice potrebbe restituirle anche più dei 9/10 della somma pignorata. Infatti verrebbe applicata la regola generale in base alla quale la pensione non può essere pignorata fino al minimo vitale (525,89 euro) e, per la residua parte, solo nei limiti di un decino: dal 2012 infatti [3], per le pensioni inferiori a 2.500 euro, il pignoramento massimo che Equitalia può operare è di un decimo.
Fonte: La Legge per Tutti - Articolo Originale QUI !
www.studiostampa.com
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