QUESTIONI DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA NOTIFICA TRAMITE PEC.

In primis partiamo dal Principio costituzionale che un atto giuridico per avere effetto deve essere conosciuto dal destinatario.

Attualmente in Italia si verifica ( ed è assurdo che nessuno lo denunci ) un monstrum giuridico, e cioè che un atto impositivo, notificato con PEC, ha effetto nel momento che il gestore del servizio pec consegni l’atto trasmesso all’indirizzo PEC del destinatario ( cd ricevuta di consegna ) a prescindere che il destinatario apra e legga o meno la propria PEC: quindi l'atto così trasmesso ha effetto nei suoi confronti anche se il destinatario medesimo non venga mai a conoscenza dell’atto (cioè anche se non legga mai la PEC!). 

Qui sorgono questioni molto gravi e pericolose , che ledono diversi principi tutelati dalla nostra Costituzione.

In prima battuta, poiché per legge la PEC è paragonata alla raccomandata cartacea ordinaria, questa dovrebbe avere come minimo gli stessi effetti e funzionamenti della stessa.

In altre parole secondo le norme oggi vigenti se un atto impositivo viene notificato con raccomandata ordinaria cartacea ed il destinatario non viene trovato dal messo notificatore al proprio indirizzo di residenza, ad esempio il giorno X, questi è tenuto a lasciare un avviso per il ritiro dell’atto presso l’ufficio postale nei successivi 10 gg.

Il destinatario che ritira successivamente presso l’ufficio postale, ad esempio nel giorno x + 10, avrà l’effetto della notifica dell’atto dal giorno x +10 (= c.d. principio della scissione degli effetti della notifica).

Da qui si noti come questa procedura della raccomandata tradizionale rispetti il principio costituzionale della conoscenza da parte del destinatario ai fini degli effetti della notifica di un atto impositivo.

Quindi perché la notifica tramite PEC è efficace a prescindere dalla conoscenza da parte del destinatario ?

Se si vuole tutelare il diritto, quanto meno si deve attuare una equiparazione tra la notifica tramite PEC e la notifica tradizionale e quindi riconoscere un effetto alla notifica pec quanto meno pari a quella tradizionale, come ad esempio stabilire l’effetto a partire dal decimo giorno della ricevuta di consegna della PEC come ragionevole lasso di tempo per permettere al destinatario di conoscere l’atto con l'apertura della propria PEC, né più né meno di quanto accade con la procedura cartacea !

Se ciò non accade viene leso il diritto di difesa e il diritto di uguaglianza : il primo perché non conoscendo da cosa ci si deve difendere si rischia di incorrere in preclusioni e decadenze irrimediabili; il secondo perché vengono trattate in modo diverso situazioni identiche solo perché la notifica è eseguita in un modo piuttosto che in un altro (il cittadino a cui vene notificato l'atto con raccomandata ordinaria ha più tutele del quello a cui viene notificato lo stesso atto con la pec  che invece rischia senza rimedio le conseguenze dell'atto perché le ha subite senza saperlo o senza saperlo per tempo ! ).    

Altro principio che viene violato è che il notificatore della pec non è un pubblico ufficiale , ma un soggetto privato , cioè il gestore del servizio pec, e quindi la ricevuta di avvenuta notifica non ha valore di Pubblica fede .

Altro principio che viene violato è quello che il destinatario della pec non può scegliere tempi e modi di ricezione in quanto questo tipo di notifica non rende operative le norme della irreperibilità assoluta e relativa: si pensi al destinatario che abbia smarrito le password per accedere alla pec o peggio al destinatario che è impossibilitato perché ad esempio ricoverato in ospedale .

Con l’evoluzione tecnologica nell’ordinamento si è quindi realizzato un diritto nuovo di cui sorge la necessità di una puntuale regolamentazione, ed è il diritto alla disconnessione : non è possibile essere obbligati ad essere connessi ad internet in ogni momento del giorno e dell'anno come invece attualmente presume , o meglio pretende, l’effetto della notifica PEC! i principi costituzionali messi in pericolo sono ancora una volta il diritto di difesa, il diritto di libertà, il diritto di uguaglianza .

Urge quindi un intervento del Legislatore che sul punto si è dimostrato omissivo e carente o più realisticamente occorre un intervento serio della giurisprudenza che in questo caso deve riempire un vuoto normativo come spesso ha già fatto.

E' accaduto ad esempio in ordine alla procedura esecutiva sulla prima ed unica casa da parte dell’erario: dapprima la Cassazione era intervenuta sul punto sancendo la non esecutività e poi il legislatore in seguito ha dovuto adeguarsi. Con la notifica PEC deve accadere la stessa dinamica se il legislatore non interviene direttamente, la questione è infatti di pubblico interesse, perché può colpire chiunque, operatori del diritto compresi.


Studio Commerciale e Tributario 
Antonio D'Angelo
Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Riceviamo da nostro amico Medico e pubblichiamo !

"Mentre noi medici di famiglia siamo oberati di lavoro e inutili pratiche burocratiche che ci tolgono tempo da dedicare ai nostri pazienti, cosa che dovrebbe essere in cima alle nostre priorità, la regione e le ASL hanno impostato una FARAONICA campagna vaccinale contro l'influenza, salvo poi astenersi dalla consegna di gran parte dei vaccini necessari a coprire i loro ambiziosi intenti, la popolazione oramai allarmata ha preso d'assalto i nostri studi e le farmacie, e ormai da tempo nessuno ha più vaccini, è inutile dire che siamo sottoposti da settimane a pressioni invereconde da parte dei nostri assistiti a cui evidentemente risulta difficile capire che noi non c'entriamo nulla se non ce li consegnano,.... ebbene mentre accade tutto ciò in tutta la regione Lazio, guardate quel genio del nostro presidente regionale che lettera pensa di inviare agli ultrasessantenni...!

Siamo alla follia totale. 

Caro NICOLA, se vuoi vaccinare tutta la popolazione sopra i 60 anni, prima compra i vaccini, poi li distribuisci, e infine istighi la popolazione a vaccinarsi. 

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Giornata contro la violenza sulle donne, dalla pizza alla frase in codice in farmacia: come chiedere aiuto.

Il 25 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne. Ecco cosa fare in caso di emergenza per chiedere aiuto immediato.

Cosa fare in caso di emergenza

Cosa si può fare? Assolutamente denunciare, sempre. Senza esitazioni. Come? Le donne che sono vittime di violenza e hanno bisogno di aiuto immediato possono rivolgersi ai numeri di emergenza 112 e 1522.

Quest’ultimo è il numero del servizio pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio-Dipartimento per le pari opportunità contro la violenza e lo stalking, che offre anche la possibilità di chat per chi non potesse parlare. I numeri sono completamente gratuiti.

In alternativa, si possono contattare i centri antiviolenza, come quelli della rete Di.Re e di Differenza donna: quest’ultima offre anche sostegno legale.

In questo periodo la Polizia ha esteso YouPol, l’app realizzata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, anche ai reati di violenza domestica.

“Mascherina 1522” in farmacia

Inoltre, è possibile recarsi in una qualunque farmacia e pronunciare questa frase: “Voglio una mascherina 1522”. Basterà riferirla al farmacista per denunciare una violenza domestica.

L’iniziativa nasce da un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione farmacisti. Dopo aver pronunciato la frase in codice, il farmacista fornirà alla donna vittima di violenza tutte le informazioni utili e si attiverà per fornirle aiuto.

“Call4Margherita” con ActionAid

Se non potete parlare liberamente, perché il vostro “lui” è lì con voi ad esempio, potete chiamare i numeri di emergenza e chiedere una “pizza”.

Margherita è il nome simbolico che ActionAid ha deciso di dare a quella donna che lo scorso agosto, per salvarsi dal compagno violento, ha chiamato la Polizia fingendo di ordinare una pizza. Ma è anche il nome della pizza che, oggi, diventa con la campagna “Call4Margherita” un simbolo di protesta per chiedere migliori strumenti di contrasto. 

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