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Energia Elettrica - Attenzione !!!

AVVISO IMPORTANTE CHE CREDO POSSA FARVI RISPARMIARE SOLDI E AVERE ANCHE UN RIMBORSO PER QUELLO CHE EVENTUALMENTE AVETE PAGATO IN PIU'  se residente con Tariffa D3 bioraria transitoria" ....state pagando il 30% in più di quello che dovreste pagare... NEL CASO, SAPPIATE CHE VI DEVONO RIMBORSARE I SOLDI!!! La solita STORIA... E NOI PAGHIAMO!!! NEL CASO AVETE QUELLA SCRITTA E SIETE RESIDENTI, ANDATE IN COMUNE VI FATE FARE UNO STORICO DI RESIDENZA, LO INVIATE VIA FAX A ENEL E CHIEDETE IL RIMBORSO PER TARIFFA RESIDENZA.... FINO A 10 ANNI DI SICURO 

RETROATTIVA!!! FATE GIRARE...

Le tariffe D2 e D3 : http://www.autorita.energia.it/it/d2d3.htm

Elettricità Le tariffe D2 e D3

PERIODO REGOLATORIO 2012-2015

L'Autorità ha definito per la clientela domestica due tariffe obbligatorie (D2 e D3) per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.
La tariffa D2 è applicata ai contratti stipulati nelle abitazioni di residenza con impegno di potenza non superiore ai 3 kW.
La tariffa D3 è applicata ai contratti stipulati nelle abitazioni di residenza con impegno di potenza superiore a 3 kW e a quelli stipulati per le abitazioni non di residenza.
Le tariffe D2 e D3 sono aggiornate annualmente dall'Autorità.
Per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o in gravi condizioni di salute è previsto, a partire dal 2008, un regime di protezione sociale, consistente in un bonus sociale a copertura di parte dei costi della bolletta elettrica.

In termini di struttura le tariffe D2 e D3 prevedono tre corrispettivi:
  1. corrispettivo fisso, espresso in centesimi di euro/punto di prelievo/anno (τ1);
  2. corrispettivo di potenza, espresso in centesimi di euro/kW impegnato/anno (τ2);
  3. corrispettivi di energia, espresso in centesimi di euro/kWh, differenziato per scaglioni di consumo (τ3).
Ai corrispettivi sopra ricordati sono poi aggiunte le componenti tariffarie UC3, UC4, UC6, UC7 e MCT .

ANNO 2012

Riferimenti:

L'AVVOCATO PUO' SVOLGERE ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DELLA CLIENTELA CON MODALITA' CONFORMI ALLA CORRETTEZZA E AL DECORO - In base al codice deontologico (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 19705 del 13 novembre 2012, Pres. Preden, Rel. Segreto).

Fonte: Legge e Giustizia
L'art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità deve "rispettare la dignità ed il decoro della professione" e non deve assumere i connotati della "pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa". L'art. 17 bis del cod. deontologico stabilisce le modalità specifiche dell'informazione e l'art. 19 fa divieto di acquisizione della clientela con "modi non conformi alla correttezza e al decoro". Non è illegittimo per l'organo professionale procedente individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell'attività di acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorché essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale.
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MALABUROCRAZIA

Accusato di evasione. E' falso Ma Equitalia: "Paghi lo stesso". Il fisco ammette l'errore, però intanto pignora 18mila Euro a un ex primario. Che ora chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine. Qui l'articolo completo. 
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