Parla Alberto Torregiani, vittima del latitante in Brasile.
«Il caso dei Marò in India? È speculare e opposto a quello di Battisti in Brasile. Nel secondo, un terrorista condannato dai tribunali italiani non viene estradato perché si ritiene che, se ciò avvenisse, sarebbe "perseguitato". Nel primo, due militari che facevano il loro lavoro a bordo di una nave battente bandiera tricolore rischiano di essere condannati in base a una legge sul terrorismo».
Alberto Torregiani, 50 anni, da 35 su una sedia a rotelle dopo l’agguato dei «Proletari Armati per il Comunismo», che il 16 febbraio del 1979 a Milano ferirono lui alla spina dorsale e uccisero il padre Pierluigi, è amareggiato. Ma non più di quanto lo sia stato in questi lunghi anni da paraplegico. Anche se ieri il premier Renzi ha incontrato l’ex presidente Lula, che quando era al governo si rifiutò di estradare il mandante di quell’omicidio, Cesare Battisti, e non si è parlato del caso.
Fonte: IL TEMPO - Articolo Completo QUI !
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Ciao, ciao…ricorso. Il Tribunale di Cremona manda in soffitta definitivamente la vecchia prassi. Solo con atto di citazione si può impugnare le delibera assembleare.
La svolta. La questione sembrava ormai essere risolta ma nel 2004 la Cassazione decise di mutare orientamento. Con sentenza n. 14560 del 30/7/2004 ha affermato che, benché in linea di principio il termine “ricorso” utilizzato dall'art. 1137 c.c. in tema di impugnazione delle delibere assembleari del condominio debba essere inteso in senso tecnico, con conseguente onere per il ricorrente di depositare l'atto introduttivo nella cancelleria nel termine di 30 giorni dalla data di adozione o comunicazione della delibera stessa, l'impugnazione deve tuttavia ritenersi tempestiva anche quando sia stata proposta con atto di citazione notificato entro il suddetto termine, non rilevando che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente. Quindi con questa decisione viene superato il precedente orientamento sostenuto dalla sentenza n. 2081/1988, secondo cui la tempestività dell'impugnazione della delibera condominiale, ove proposta erroneamente con citazione, andrebbe valutata tenendo conto della data del deposito dell'atto in cancelleria. Questo nuovo orientamento fu prontamente seguito dai giudici di merito. Negli anni a seguire la stessa Cassazione, pur aderendo al suo ultimo orientamento, compie un ulteriore passo in avanti dando una interpretazione estensiva al termine “ricorso” ribadendo che l'azione possa essere esercitata indifferentemente con ricorso o citazione, in quest'ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine, bisogna tener conto della data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria che avviene al momento dell'iscrizione della causa al ruolo (Cass. 11 aprile 2006, n.8440). La successiva sentenza (Cass. 28 maggio 2008, n. 14007) conferma quanto affermato dalla precedente sentenza in ordine alla rilevanza della data di notifica della citazione in cui venga impugnata la delibera, e non del successivo deposito per l'iscrizione al ruolo della causa.
Il diktat delle Sezioni Unite. L'acceso dibattito interpretativo approda alla Sezioni Unite. La sentenza n. 8491/11, del 14 aprile, rappresenta l'epilogo di un lungo e tormentato dibattito giurisprudenziale: è con l'atto citazione che bisogna proporre per la domanda di annullamento della delibera condominiale, perché l'art. 1137 C.c. non disciplinando espressamente la forma dell'impugnazione resta, dunque, soggetta alla regola di cui all'articolo 163 C.p.c. Se tuttavia la domanda è proposta impropriamente con il ricorso, invece che con la citazione, essa può egualmente essere ritenuta valida a patto che l'atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall'articolo 1137 C.c. La lettera dell'articolo 1137 C.c., nella sua semplicità, si limita a consentire «ai dissenzienti e agli assenti» all'assemblea di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate. Ma nulla stabilisce in merito alle modalità di impugnazione, che dunque vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'articolo 163 Cpc («la domanda si propone mediante citazione»). I giudici, con questa pronuncia, hanno anticipato il contenuto della riforma del condominio che prevede, appunto, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea lo strumento della citazione e non del ricorso.
L'orientamento recepito. Con l'entrata in vigore il 18 giugno del 2013, della legge di riforma del condominio, il comma 2° dell'art.1137 dispone: contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. La riforma elimina il termine ricorso, e per tali ragioni, l'impugnazione dovrà avvenire con atto di citazione. Tale orientamento è stato prontamente recepito dalla giurisprudenza di merito. Infatti, il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 37 del 23 gennaio 2014 , ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso. Quindi, per impugnare una delibera assembleare si deve utilizzare l'atto di citazione lasciando da parte la forma atipica di ricorso perché nella motivazione si precisa quanto segue:
introducendo il giudizio con l'atto di ricorso sono venuti a mancare i requisiti previsti a pena di nullità del numero 7) dell'art. 163 c.p.c.: ossia la data dell'udienza di prima comparizione e gli avvertimenti destinati al corretto instaurarsi del contraddittorio processuale con il convenuto. Non può operare il principio generale di conservazione degli atti processuali poiché mancando la data di dell'udienza lo scopo prefissatosi dal legislatore non è in alcun modo raggiunto.
la nullità di cui è affetto l'atto introduttivo non potrebbe neppure essere sanata attraverso il meccanismo sanante di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., in quanto esso è regolato espressamente nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e, in ogni caso, in quanto il ricorso (necessariamente) era totalmente privo dell'indicazione di una udienza di comparizione (e non solo "l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163" di cui al primo comma dell'articolo in questione).
Il primo orientamento del Tribunale di Milano. Il giudice cremonese, in motivazione, cita anche un precedente emesso dal Tribunale di Milano che, con provvedimento n. 56369/13 del 21 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera proposta da un condomino con ricorso anziché con citazione. Il presupposto della decisione si fonda sulla nuova formulazione dell'art. 1137 che ha modificato la formula “fare ricorso” con la frase “adire l'autorità giudiziaria”. Da ciò ne consegue che un condomino, per impugnare la delibera assembleare, deve avvalersi solamente dell'atto di citazione. Il ricorso non è idoneo ad instaurare il giudizio di impugnazione della delibera assembleare, essendo sprovvisto dell'indicazione della data di udienza fissa e degli avvertimenti previsti dal codice di procedura civile con la chiamata in causa della controparte.
Fonte: CondominioWeb - Articolo Completo QUI !
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Il diktat delle Sezioni Unite. L'acceso dibattito interpretativo approda alla Sezioni Unite. La sentenza n. 8491/11, del 14 aprile, rappresenta l'epilogo di un lungo e tormentato dibattito giurisprudenziale: è con l'atto citazione che bisogna proporre per la domanda di annullamento della delibera condominiale, perché l'art. 1137 C.c. non disciplinando espressamente la forma dell'impugnazione resta, dunque, soggetta alla regola di cui all'articolo 163 C.p.c. Se tuttavia la domanda è proposta impropriamente con il ricorso, invece che con la citazione, essa può egualmente essere ritenuta valida a patto che l'atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall'articolo 1137 C.c. La lettera dell'articolo 1137 C.c., nella sua semplicità, si limita a consentire «ai dissenzienti e agli assenti» all'assemblea di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate. Ma nulla stabilisce in merito alle modalità di impugnazione, che dunque vanno individuate alla stregua della generale previsione dell'articolo 163 Cpc («la domanda si propone mediante citazione»). I giudici, con questa pronuncia, hanno anticipato il contenuto della riforma del condominio che prevede, appunto, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea lo strumento della citazione e non del ricorso.
L'orientamento recepito. Con l'entrata in vigore il 18 giugno del 2013, della legge di riforma del condominio, il comma 2° dell'art.1137 dispone: contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. La riforma elimina il termine ricorso, e per tali ragioni, l'impugnazione dovrà avvenire con atto di citazione. Tale orientamento è stato prontamente recepito dalla giurisprudenza di merito. Infatti, il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 37 del 23 gennaio 2014 , ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di una deliberazione condominiale proposta con ricorso. Quindi, per impugnare una delibera assembleare si deve utilizzare l'atto di citazione lasciando da parte la forma atipica di ricorso perché nella motivazione si precisa quanto segue:
introducendo il giudizio con l'atto di ricorso sono venuti a mancare i requisiti previsti a pena di nullità del numero 7) dell'art. 163 c.p.c.: ossia la data dell'udienza di prima comparizione e gli avvertimenti destinati al corretto instaurarsi del contraddittorio processuale con il convenuto. Non può operare il principio generale di conservazione degli atti processuali poiché mancando la data di dell'udienza lo scopo prefissatosi dal legislatore non è in alcun modo raggiunto.
la nullità di cui è affetto l'atto introduttivo non potrebbe neppure essere sanata attraverso il meccanismo sanante di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., in quanto esso è regolato espressamente nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e, in ogni caso, in quanto il ricorso (necessariamente) era totalmente privo dell'indicazione di una udienza di comparizione (e non solo "l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163" di cui al primo comma dell'articolo in questione).
Il primo orientamento del Tribunale di Milano. Il giudice cremonese, in motivazione, cita anche un precedente emesso dal Tribunale di Milano che, con provvedimento n. 56369/13 del 21 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera proposta da un condomino con ricorso anziché con citazione. Il presupposto della decisione si fonda sulla nuova formulazione dell'art. 1137 che ha modificato la formula “fare ricorso” con la frase “adire l'autorità giudiziaria”. Da ciò ne consegue che un condomino, per impugnare la delibera assembleare, deve avvalersi solamente dell'atto di citazione. Il ricorso non è idoneo ad instaurare il giudizio di impugnazione della delibera assembleare, essendo sprovvisto dell'indicazione della data di udienza fissa e degli avvertimenti previsti dal codice di procedura civile con la chiamata in causa della controparte.
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PER RIFLETTERE: STORIA ATTRIBUITA A LAO TZE
In villaggio viveva un vecchio molto povero, però perfino i Re erano gelosi di lui perché aveva un bellissimo cavallo bianco; non si era mai visto un cavallo di una simile bellezza, forza, maestosità … i Re offrivano prezzi favolosi per quel cavallo, ma l’uomo diceva a tutti: “Questo cavallo non è un animale per me, è come una persona. E come si può vendere una persona, un amico?” L’uomo era povero, la tentazione era forte, ma non volle mai vendere quel cavallo.
Un mattino scoprì che il cavallo non era più nella stalla. L’intero villaggio accorse e tutti dissero: “Vecchio sciocco! Lo sapevamo che un giorno o l’altro ti avrebbero rubato il cavallo. Sarebbe stato molto meglio venderlo. Potevi ottenere il prezzo che volevi. E adesso il cavallo non c’è più, che disgrazia!”.
Il vecchio disse: “Non correte troppo! Dite semplicemente che il cavallo non è più nella stalla. Il fatto è tutto qui: il resto è solo giudizio. Se sia una disgrazia o meno non lo so, perché questo è solo un frammento. Chissà cosa succederà in seguito". Ma la gente rideva, aveva sempre saputo che era un po’ matto.
Dopo quindici giorni, una notte, all’improvviso il cavallo ritornò. Non era stato rubato, era semplicemente fuggito, era andato nelle praterie. Ora non solo era ritornato, ma aveva portato con se una dozzina di cavalli selvaggi.
La gente di nuovo accorse e disse: “Vecchio, avevi ragione Tu! Quella non era una disgrazia. In effetti si è rivelata una fortuna”.
Il vecchio disse: “Di nuovo state correndo troppo. Dite semplicemente che il cavallo è tornato, portando con sé una dozzina di altri cavalli… chissà se è una fortuna oppure no? È solo un frammento. Fino a quando non si conosce tutta la storia, come si fa a dirlo? Voi leggete solo una parola in un’intera frase: come potete giudicare tutto il libro?”.
Questa volta la gente non poteva dire nulla, magari il vecchio aveva ragione di nuovo. Non parlavano, ma nell’intimo sapevano bene che il vecchio aveva torto: dodici bellissimi cavalli, bastava domarli e poi si potevano vendere per una bella somma.
Il vecchio aveva un unico figlio, un giovane che iniziò a domare i cavalli selvaggi. E dopo una sola settimana, cadde da cavallo e si ruppe le gambe. Di nuovo la gente accorse, dicendo:
“Hai dimostrato un’altra volta di avere ragione! Non era una fortuna, ma una disgrazia. Il tuo unico figlio ha perso l’uso delle gambe, ed era l’unico sostegno della tua vecchiaia. Ora sei più povero che mai”.
Il vecchio disse: “Sempre a dare giudizi, è un’ossessione. Non correte troppo. Dite solo che mio figlio si è rotto le gambe.
Chissà se è una disgrazia o una fortuna?… non lo sa nessuno. È ancora un frammento, non ne sappiamo mai di più…”.
Accadde che qualche settimana dopo il paese entrò in guerra, e tutti i giovani del villaggio furono reclutati a forza. Solo il figlio del vecchio fu lasciato a casa perché era uno storpio. La gente piangeva e si lamentava, da ogni casa tutti i giovani erano stati arruolati a forza, e tutti sapevano che la maggior parte non sarebbe mai più tornata, perché era una guerra persa in partenza, i nemici erano troppo potenti.
Di nuovo, gli abitanti del villaggio andarono dal vecchio e gli dissero: “Avevi ragione, vecchio: la tua è stata una fortuna. Forse tuo figlio rimarrà uno storpio, ma almeno è ancora con te. I nostri figli se ne sono andati, per sempre. Almeno lui è ancora vivo, a poco a poco ricomincerà a camminare, magari solo zoppicando un po’…”.
Il vecchio, di nuovo, disse: “Continuate sempre a giudicare. Dite solo che i vostri figli sono stati obbligati a partire per la guerra, e mio figlio no. Chi lo sa … se è una fortuna o una disgrazia. Nessuno lo può sapere veramente.
Solo Dio lo sa, solo la totalità lo può sapere”.
Non giudicare, altrimenti non sarai mai nel disegno complessivo del Grande Architetto. Sarai ossessionato dai frammenti, vorrai trarre delle conclusioni basandoti solo sulle tessere del mosaico, sui particolari. Una volta che hai espresso un giudizio, hai smesso di crescere. Di fatto, il viaggio non finisce mai. Un sentiero finisce e ne inizia un altro. Una porta si chiude, e un’altra se ne apre.
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Un mattino scoprì che il cavallo non era più nella stalla. L’intero villaggio accorse e tutti dissero: “Vecchio sciocco! Lo sapevamo che un giorno o l’altro ti avrebbero rubato il cavallo. Sarebbe stato molto meglio venderlo. Potevi ottenere il prezzo che volevi. E adesso il cavallo non c’è più, che disgrazia!”.
Il vecchio disse: “Non correte troppo! Dite semplicemente che il cavallo non è più nella stalla. Il fatto è tutto qui: il resto è solo giudizio. Se sia una disgrazia o meno non lo so, perché questo è solo un frammento. Chissà cosa succederà in seguito". Ma la gente rideva, aveva sempre saputo che era un po’ matto.
Dopo quindici giorni, una notte, all’improvviso il cavallo ritornò. Non era stato rubato, era semplicemente fuggito, era andato nelle praterie. Ora non solo era ritornato, ma aveva portato con se una dozzina di cavalli selvaggi.
La gente di nuovo accorse e disse: “Vecchio, avevi ragione Tu! Quella non era una disgrazia. In effetti si è rivelata una fortuna”.
Il vecchio disse: “Di nuovo state correndo troppo. Dite semplicemente che il cavallo è tornato, portando con sé una dozzina di altri cavalli… chissà se è una fortuna oppure no? È solo un frammento. Fino a quando non si conosce tutta la storia, come si fa a dirlo? Voi leggete solo una parola in un’intera frase: come potete giudicare tutto il libro?”.
Questa volta la gente non poteva dire nulla, magari il vecchio aveva ragione di nuovo. Non parlavano, ma nell’intimo sapevano bene che il vecchio aveva torto: dodici bellissimi cavalli, bastava domarli e poi si potevano vendere per una bella somma.
Il vecchio aveva un unico figlio, un giovane che iniziò a domare i cavalli selvaggi. E dopo una sola settimana, cadde da cavallo e si ruppe le gambe. Di nuovo la gente accorse, dicendo:
“Hai dimostrato un’altra volta di avere ragione! Non era una fortuna, ma una disgrazia. Il tuo unico figlio ha perso l’uso delle gambe, ed era l’unico sostegno della tua vecchiaia. Ora sei più povero che mai”.
Il vecchio disse: “Sempre a dare giudizi, è un’ossessione. Non correte troppo. Dite solo che mio figlio si è rotto le gambe.
Chissà se è una disgrazia o una fortuna?… non lo sa nessuno. È ancora un frammento, non ne sappiamo mai di più…”.
Accadde che qualche settimana dopo il paese entrò in guerra, e tutti i giovani del villaggio furono reclutati a forza. Solo il figlio del vecchio fu lasciato a casa perché era uno storpio. La gente piangeva e si lamentava, da ogni casa tutti i giovani erano stati arruolati a forza, e tutti sapevano che la maggior parte non sarebbe mai più tornata, perché era una guerra persa in partenza, i nemici erano troppo potenti.
Di nuovo, gli abitanti del villaggio andarono dal vecchio e gli dissero: “Avevi ragione, vecchio: la tua è stata una fortuna. Forse tuo figlio rimarrà uno storpio, ma almeno è ancora con te. I nostri figli se ne sono andati, per sempre. Almeno lui è ancora vivo, a poco a poco ricomincerà a camminare, magari solo zoppicando un po’…”.
Il vecchio, di nuovo, disse: “Continuate sempre a giudicare. Dite solo che i vostri figli sono stati obbligati a partire per la guerra, e mio figlio no. Chi lo sa … se è una fortuna o una disgrazia. Nessuno lo può sapere veramente.
Solo Dio lo sa, solo la totalità lo può sapere”.
Non giudicare, altrimenti non sarai mai nel disegno complessivo del Grande Architetto. Sarai ossessionato dai frammenti, vorrai trarre delle conclusioni basandoti solo sulle tessere del mosaico, sui particolari. Una volta che hai espresso un giudizio, hai smesso di crescere. Di fatto, il viaggio non finisce mai. Un sentiero finisce e ne inizia un altro. Una porta si chiude, e un’altra se ne apre.
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ROMA: Nasce il Comitato a Difesa della Capitale !
DifendiAMO ROMA è la casa di chi vuole difendere la nostra città da un’Amministrazione assente. Diventa anche tu un Difensore di Roma, del suo decoro, della legalità, nelle battaglie di giustizia sociale e di difesa della sua identità. Lavoriamo insieme per denunciare cosa non va nei nostri quartieri, nella quotidianità, ma anche nei progetti di speculazione edilizia e di scempio del territorio. Difendiamone la tradizione, il sistema valoriale, la cultura, sempre più minacciata da cui vuole vendere la Capitale e i Romani ad affarismo e a una sinistra sempre meno amica di questa città. Ed è proprio dalla difesa di un patrimonio inestimabile che saremo in grado di restituire a questa città il suo prestigio e quello slancio morale ed economico che oggi manca.
Roma deve ripartire, anche grazie a Te!
NEWS: Ultime Normative dal Governo !
Al via il dibattito tra Governo e parti sociali sul Jobs Act, che prevede
misure su taglio del costo del lavoro, contratto unico, occupazione giovanile e
ammortizzatori sociali: le posizioni di Cgil e Confindustria.
Appalti: ripristinata la sospensione del Decreto Qualificazioni con il
Decreto Salva Roma Ter: termini e norme le imprese generali.
Barometro CRIF sui mutui immobiliari delle famiglie: domanda in crescita
ma volumi ancora bassi: i trend del mercato e le opportunità di tasso agevolato
os pensione rate.
Ufficiale l'elenco degli esenti IRES per l'anno d'imposta 2013: il decreto
del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Operativo il nuovo servizio dell'Ufficio Condono Edilizio, che consente di
monitorare lo stato delle pratiche di condono edilizio: ecco come funziona il
sistema informatico "Sicer online".
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