Ingiustizie e Servizi Sociali !


Associazione DONNE PER LA SICUREZZA ONLUS
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COMUNICATO STAMPA
Se non stessimo parlando di persone e di mesi di vita sconvolti, potremmo liquidare la questione come nelle favole: tutto è bene quel che finisce bene, e vissero tutti felici e contenti.
Invece no.
Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, grazie anche all’appassionata difesa dell’avv. Carla Panizzi di Pordenone e al sostegno dell’Associazione Donne per la Sicurezza Onlus di Roma con l'intervento costante e incisivo della vice presidente Roberta Sibaud che ha garantito la legalità nei rapporti istituzionali, ha finalmente ricongiunto una famiglia di San Vito al Tagliamento, composta da una mamma, un papà e due bambini, che i Servizi sociali coinvolti avevano troppo frettolosamente diviso.
Il Tribunale non può conoscere direttamente volti e situazioni e agisce, almeno in prima battuta, su segnalazione dei servizi sociali del territorio.
Così, un pomeriggio d’inverno, con un blitz degno di un set cinematografico, mamma e bimbi di 5 e 2 anni vengono caricati in auto e portati in una comunità lontano da casa, perché il padre risultava ai loro occhi pericoloso.
C’è voluto quasi un anno perché il Tribunale si convincesse che i bambini stavano bene a casa loro, non erano né abbandonati né maltrattati, avevano genitori fragili, ma perfettamente in grado di rispondere ai loro bisogni, se adeguatamente sostenuti.
E qui sta il punto: i servizi sociali devono sostenere, non sgretolare i nuclei familiari.
Già più di duemila anni fa, Qualcuno ricordava che sono i malati ad aver bisogno del medico, non i sani!
Le persone devono potersi rivolgere con fiducia ai servizi sociali, e se pure hanno qualche intemperanza, devono poter trovare qualcuno più “sano” di loro disposto a farsene carico.
Oggi a questa famiglia, e ai servizi territoriali, con la Sentenza esecutiva del Tribunale dei Minorenni di Trieste ha decretato il rientro a casa dei minori e della loro mamma, offrendo una occasione di riscatto. Speriamo la usino tutti al meglio.
Con l’augurio di non dover più essere spettatori impotenti di fronte ad azioni di questo genere, ci chiediamo chi ripaga i bambini per tutto questo?

Studio Legale Avvocato Carla Panizzi Cell. 335.8118561
Roberta Sibaud
Vice Presidente Associazione Donne per la Sicurezza Onlus Cell. 338.9916138
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Ecoreati, più facile denunciare !

Tutela rafforzata per i dipendenti pubblici che denunciano gli illeciti anche di interesse ambientale di cui sono a conoscenza per lavoro, allargamento dello scudo ai fornitori privati della p.a. e introduzione di analogo (seppur depotenziato) istituto nelle imprese che utilizzano il modello «231». 
La riscrittura delle norme sul cosiddetto «whistleblowing», che promette grazie all' ampliato e duplice fronte pubblico/privato di aprire una rinnovata lotta anche agli ecoreati, arriva con la legge approvata in via definitiva dal parlamento il 15 novembre 2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell' ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato». Whistleblowing nella p.a. Le novità sono introdotte attraverso la riformulazione dell' articolo 54-bis della legge 165/2001, il Testo unico del pubblico impiego. In primo luogo viene allargata la platea dei lavoratori pubblici protetti, ora comprendente i dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico ex articolo 2359 del codice civile così come i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione pubblica. In secondo luogo viene rimodulato il novero dei soggetti destinatari delle segnalazioni, e questo: prevedendo (oltre all' Autorità nazionale anticorruzione e quella giudiziaria) anche il «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» ex lege 190/2012 (recante il codice del processo amministrativo); non contemplando più tra i canali di destinazione il «superiore gerarchico». In terzo luogo viene estesa la tutela dell' identità del denunciante, assicurata in tutti i procedimenti seguenti alla segnalazione, con la specificazione delle ipotesi eccezionali in cui potrà essere rivelata. In quarto luogo, nel confermare la nullità delle condotte ritorsive a carico dei segnalanti (licenziamento, demansionamento, trasferimento e ogni altra condotta con effetti negativi diretti o indiretti determinata dalla denuncia) vengono introdotte puntuali sanzioni irrogabili direttamente dall' Anac. Le pene colpiranno sia le p.a. che hanno adottato le azioni ritorsive (con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 30 mila euro) sia i suddetti responsabili della prevenzione che non hanno analizzato le denunce pervenute (fino a 50 mila euro). Il potenziamento dell' istituto nella p.a. potrà rafforzare anche il contrasto degli illeciti «indirettamente» danneggianti l' ecosistema, quali il reato di corruzione (art. 318 c.p.) e quello di «indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità» (319-quater c.p.), cui appaiono essere «sensibili» sia gli appalti verdi che i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ambientali. Il whistleblowing nel settore privato. Le regole sul whistleblowing esordiscono tra le condizioni che le organizzazioni devono rispettare per poter arginare la propria responsabilità amministrativa «231» in caso di condotte illecite di propri lavoratori. In base al dlgs 231/01, enti e imprese rispondono direttamente, con sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) per determinati reati commessi nell' interesse o a vantaggio dell' organizzazione da amministratori, dirigenti e dipendenti. Le stesse entità non rispondono di tali illeciti indicati dal decreto (i «reati presupposto») solo se dimostrano: di aver adottato e attuato prima della loro commissione un «modello di organizzazione e gestione» idoneo a prevenirli; di aver svolto effettiva vigilanza sulla sua osservanza; la fraudolenta elusione del modello da parte degli autori dell' illecito. E tra i requisiti d' idoneità di tale modello la nuova legge inserisce ora: la previsione di uno o più canali che consentano ai lavoratori di presentare segnalazioni di illeciti garantendo la riservatezza della loro identità; almeno un canale alternativo con modalità informatiche; il divieto di atti ritorsione (denunciabili ad Ispettorato del lavoro e sindacati, e la cui adozione è comunque nulla); la previsione di sanzioni sia per chi adotta atti di ritorsione che per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate (e non per chi omette di verificare o analizzare le segnalazioni ricevute, come nella p.a.). Il nuovo provvedimento detta anche le caratteristiche che le segnalazioni dovranno avere, ossia: l' essere circonstanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; il vertere su condotte illecite rilevanti ex dlgs 231/2001 o su violazioni del «modello» di cui il denunciante è a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Larga la copertura dell' istituto, se si considera che il campo di applicazione del dlgs 231/2001 abbraccia sia gli enti forniti di personalità giuridica che quelli privi, con la sola esclusione di stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (coperti comunque dalle disposizioni ex articolo 54-bis della legge 165/2001). Tra i reati ambientali previsti dal dlgs 231/01 (e la cui commissione potrà essere utilmente segnalata tramite il nuovo strumento) vi sono: inquinamento e disastro ambientale; traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività; gli illeciti su gestione rifiuti, inquinamento acque ed aria, omessa bonifica; gestione di sostanze lesive dell' ozono stratosferico; danni ad animali e vegetali; inquinamento da navi punito ex dlgs 202/2007. E questo oltre ai reati «connessi» alla gestione di risorse ambientali, anch' essi richiamati dal dlgs 231/2001, e ai quali può qui altresì aggiungersi la «corruzione tra privati» (art. 2635 c.c.). Fornitori della p.a. Lo scudo del rinnovato istituto estende i propri confini grazie all' ampia e citata nozione del «dipendente pubblico» tutelato contro atti discriminatori e rivelazione illegittima di identità. Riconoscendo tale status ai «lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione pubblica» la nuova legge incoraggia la segnalazione di illeciti da parte di tutte le aziende che interagiscono con la p.a. in forza di gare a evidenza pubblica (che, ai sensi del nuovo dlgs 50/2016, «Codice appalti», devono avvenire anche nel rispetto di precisi criteri ambientali). La scriminante ad hoc. La neo legge introduce infine una specifica causa di giustificazione per tutte le segnalazioni e denunce. Tali «informative», nel rispetto di determinate condizioni, costituiranno giusta causa della rivelazione delle notizie eventualmente coperte da obblighi di segreto ex articoli 326, 622 e 623 c.p., 2105 c.c. Per godere della scriminante, le denunce dovranno: - essere effettuate nelle forme e nei limiti ex lege 165/01 e dlgs 231/01; - finalizzate a perseguire interesse e integrità delle amministrazioni o lotta a malversazioni; - provenire da soggetti diversi dai consulenti degli enti o delle persone fisiche coinvolte; non comportare la comunicazione di notizie o documenti in modalità eccedenti la finalità di eliminare l' illecito; effettuate utilizzando solo i citati canali a tal fine predisposti. 

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