'A LIVELLA - ANTONIO DE CURTIS IN ARTE TOTO'


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Entrerà in vigore tra 10 giorni il decreto sull'equo compenso

Gli aumenti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 20 giugno 2014 ("Decreto Franceschini")
Pubblichiamo, di seguito, gli importi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti di supporti di memorizzazione e di dispositivi che offrono la possibilità di conservare dati:
Supporti audio analogici: 23 centesimi per ogni ora di registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore
Supporti audio digitali (CD-R audio, minidisc,...): 22 centesimi per ogni ora di registrazione. Anche in questo caso il compenso va aumentato in modo proporzionale per i supporti di durata maggiore
Supporti dati, anche riscrivibili (CD-R dati, CD-RW dati,...): 10 centesimi ogni 700 MB. Anche qui il compenso va aumentato nel caso di supporti di maggior capienza.
Supporti audio digitali dedicati riscrivibili (CD-RW audio,...): 22 centesimi per ogni ora di registrazione (da aumentare in caso di supporti più capienti)
DVD RAM, DUAL LAYER, DVD-RW, DVD+RW: 20 centesimi ogni 4,7 GB
Supporti Blu Ray: 20 centesimi ogni 25 GB
Schede di memoria: si pagheranno 9 centesimi a GB fino ad un massimo di 5 euro per prodotto
Chiavette USB: si verseranno 10 centesimi a GB fino ad un massimo di 9 euro per prodotto
Hard disk: è previsto il versamento di 1 centesimo a GB fino ad un massimo di 20 euro per prodotto
Memorie o Hard Disk integrati in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi: equo compenso variabile a seconda della capacità dell'unità di memorizzazione (da 3,22 euro per 1 GB a 32,20 euro per 400 GB ed oltre)
Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio Hi-Fi 

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Ultimo Lancio di Legge e Giustizia che riprenderà il 16 settembre 2014

L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE E' UN ELEMENTO PROVVISORIO DELLA RETRIBUZIONE - Ha natura di anticipazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14595 del 27 giugno 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Amoroso).


L'INDENNITA' DOVUTA IN CASO DI ILLEGITTIMITA' DEL TERMINE APPOSTO AL RAPPORTO DI LAVORO HA UNA CHIARA VALENZA SANZIONATORIA - Va calibrata in relazione alla peculiarità delle singole vicende (Cassazione Sezione Lavoro n. 14278 del 24 giugno 2014, Pres. Stile, Rel. Ghinoy).


AI FINI DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA LA GRAVITA' DELL'INADEMPIMENTO DEVE ESSERE VALUTATA IN SENSO ACCENTUATIVO - Rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" (Cassazione Sezione Lavoro n. 14177 del 23 giugno 2014, Pres. Stile, Rel. Lorito).


NEL PUBBLICO IMPIEGO IL DATORE DI LAVORO PUO' SVOLGERE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SENZA NECESSARIAMENTE ATTENDERE L'ESITO DI QUELLO PENALE - Autonomia (Cassazione Sezione Lavoro n. 14103 del 20 giugno 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Buffa).


LA RIFORMA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE HA SOSTITUITO IL CONCETTO DI "PUNTO DECISIVO" CON QUELLO DI "FATTO CONTROVERSO E DECISIVO" - Necessaria una specifica indicazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14104 del 20 giugno 2014, Pres. Vidiri, Rel. Amendola).


IL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE PUO' ESSERE GIUSTIFICATO IN FUNZIONE DI UNA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE - Dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie (Cassazione Sezione Lavoro n. 13958 del 19 giugno 2014, Pres. Roselli, Rel. Amendola).


E' ANTISINDACALE LA CONDOTTA CHE LEDE OGGETTIVAMENTE GLI INTERESSI COLLETTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI- In base all'art. 28 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13726 del 17 giugno 2014, Pres. Vidiri, Rel. Doronzo).


IL GIUDICE HA IL POTERE DI VALUTARE IL LICENZIAMENTO INTIMATO PER GIUSTA CAUSA COME RECESSO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - Senza incorrere in violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12884 del 9 giugno 2014, Pres. Lamorgese, Rel. D'Antonio).


REGOLE DEL DIRITTO VIVENTE IN MATERIA DI GIUDIZIO DI RINVIO - I poteri del giudice (Cassazione Sezione Lavoro n. 12102 del 29 maggio 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Tria).


SUSSISTE L'INTERESSE DEL LAVORATORE AD ACCERTARE IN GIUDIZIO CHE UN COMPLESSO DI BENI OGGETTO DI TRASFERIMENTO NON COSTITUISCE RAMO DI AZIENDA - Con riferimento all'art. 2112 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11832 del 27 maggio 2014, Pres. Roselli, Rel. Buffa).


IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE PUO' ESSERE CONSENTITA L'ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI DIVERSE - Ed anche inferiori (Cassazione Sezione Lavoro n. 11395 del 22 maggio 2014, Pres. Stile, Rel. De Renzis).

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