Mio Nipote, ha risposto alla solita pacifista che dava degli Assassini ai nostri Marò e mi sembra giusto copiare la risposta che ritengo esemplare:
"Allora la sentenza c'è stata e non l'hai fatto sapere a nessuno?! Hai passato in giudicato la vicenda e non hai avvertito nessuna autorità giudiziaria indiana del compito che ti sei sobbarcata. Gli saresti stata d'aiuto perché pensa, le autorità indiane, che sanno di aver rapito con l'inganno e di detenere illegalmente due cittadini stranieri, hanno deciso di non decidere, consapevoli di non averne l'autorità, che invece tu hai. Due "colpevoli" senza bisogno di giudizio, come nella migliore tradizione delle democrazie di stampo comunista/fascista. Io non avrei dato un giudizio sommario come il tuo nemmeno del peggior attentatore blackblock figlio di papà. Posso avere un'opinione, ma il giudizio pensa un pò, lo lascio ai giudici, competenti in materia, che ovviamente non sono quelli indiani. Ma io non sono un pacifista. Che vuoi che capisca di democrazia e di diritto...". Un abbraccio a tutti.
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Articolo 270 Sexies - Condotte con finalità di terrorismo
Codice penale - Fonte IL SOLE24ORE
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]
LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO PRIMO. Dei delitti contro la personalità dello Stato - CAPO PRIMO. Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (1)
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15 D.L. 27.07.2005, n. 144, così come modificato dalla legge di conversione, L. 31.07.2005 con decorrenza dal 02.08.2005.
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1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (1)
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15 D.L. 27.07.2005, n. 144, così come modificato dalla legge di conversione, L. 31.07.2005 con decorrenza dal 02.08.2005.
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