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Articolo 270 Sexies - Condotte con finalità di terrorismo

Codice penale - Fonte IL SOLE24ORE
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO PRIMO. Dei delitti contro la personalità dello Stato - CAPO PRIMO. Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (1)
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(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15 D.L. 27.07.2005, n. 144, così come modificato dalla legge di conversione, L. 31.07.2005 con decorrenza dal 02.08.2005.
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