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3. Vizi di legittimità costituzionale I vizi di legittimità costituzionale sono comunemente distinti in vizi formali e vizi sostanziali, a seconda che la violazione (o la non conformità) riguardi le regole costituzionali relative al procedimento di formazione e l’esternazione dell’atto legislativo, ovvero quelle che impongono un determinato contenuto normativo alla legge. Tra i vizi della legge, poi, deve farsi cenno al cosiddetto eccesso di potere legislativo, vizio elaborato traendo esempio dalla giurisprudenza amministrativa e dal vizio di eccesso di potere, configurato per valutare la correttezza dell’esercizio della discrezionalità nell’adozione dei provvedimenti amministrativi, o meglio lo sviamento o la deviazione dell’atto dal fine di interesse pubblico cui tale atto è per legge destinato. La legge impone alla Corte di escludere dal suo sindacato di legittimità costituzionale “ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento” (cfr. art. 28 l. 87/1953); con ciò si intende che la Corte non può mai sostituire la propria valutazione politica – ed in tal senso “di merito” – a quella già compiuta dal legislatore.
Va sottolineato che, per espressa previsione legislativa, la Corte è chiamata a pronunciarsi soltanto rispetto all’oggetto ed al parametro, così come sono definiti dal giudice a quo: si deve infatti rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero, come dice la legge, si può decidere soltanto “nei limiti dell’impugnazione” (art. 27 l. cit.). Ma, se la Corte non può andare al di là dei confini testuali dell’oggetto e del parametro indicati dal giudice a quo, non si deve parimenti negare alla Corte autonomia interpretativa circa le disposizioni – sia legislative, che costituzionali – che le sono sottoposte. Tuttavia, per ridurre divergenze interpretative che possono dare luogo a conflitti di non facile soluzione, in ordine all’oggetto del suo giudizio la Corte tende frequentemente a privilegiare il diritto vivente (per lo meno là dove questo sia rintracciabile), vale a dire quella più diffusa interpretazione della legge che è stata già elaborata dagli organi deputati all’applicazione di quest’ultima, in specie da quelli giurisdizionali.
Ancora, e stavolta utilizzando una deroga consentita dalla legge al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte può giudicare su “altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata” (art. 27, ult. cpv., l. cit.). A questa modalità di intervento della Corte, che viene definita in dottrina come illegittimità costituzionale consequenziale, si ricorre quando, nella stessa o in altra legge, si ritrovano disposizioni che riproducono il medesimo contenuto normativo della disposizione dichiarata illegittima o che sono collegate da un nesso di strumentalità o funzionalità con la norma incostituzionale, oppure ancora quando dalla dichiarazione di illegittimità consegua che la presenza di altre disposizioni legislative non sia più costituzionalmente giustificata.
Ogni commento costruttivo è gradito, ovviamente tutto quello che, a nostro insindacabile giudizio, verrà ritenuto non in linea col dovuto rispetto per gli altri, sarà eliminato.
3. Vizi di legittimità costituzionale
RispondiEliminaI vizi di legittimità costituzionale sono comunemente distinti in vizi formali e vizi sostanziali, a seconda che la violazione (o la non conformità) riguardi le regole costituzionali relative al procedimento di formazione e l’esternazione dell’atto legislativo, ovvero quelle che impongono un determinato contenuto normativo alla legge. Tra i vizi della legge, poi, deve farsi cenno al cosiddetto eccesso di potere legislativo, vizio elaborato traendo esempio dalla giurisprudenza amministrativa e dal vizio di eccesso di potere, configurato per valutare la correttezza dell’esercizio della discrezionalità nell’adozione dei provvedimenti amministrativi, o meglio lo sviamento o la deviazione dell’atto dal fine di interesse pubblico cui tale atto è per legge destinato. La legge impone alla Corte di escludere dal suo sindacato di legittimità costituzionale “ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento” (cfr. art. 28 l. 87/1953); con ciò si intende che la Corte non può mai sostituire la propria valutazione politica – ed in tal senso “di merito” – a quella già compiuta dal legislatore.
Va sottolineato che, per espressa previsione legislativa, la Corte è chiamata a pronunciarsi soltanto rispetto all’oggetto ed al parametro, così come sono definiti dal giudice a quo: si deve infatti rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ovvero, come dice la legge, si può decidere soltanto “nei limiti dell’impugnazione” (art. 27 l. cit.). Ma, se la Corte non può andare al di là dei confini testuali dell’oggetto e del parametro indicati dal giudice a quo, non si deve parimenti negare alla Corte autonomia interpretativa circa le disposizioni – sia legislative, che costituzionali – che le sono sottoposte. Tuttavia, per ridurre divergenze interpretative che possono dare luogo a conflitti di non facile soluzione, in ordine all’oggetto del suo giudizio la Corte tende frequentemente a privilegiare il diritto vivente (per lo meno là dove questo sia rintracciabile), vale a dire quella più diffusa interpretazione della legge che è stata già elaborata dagli organi deputati all’applicazione di quest’ultima, in specie da quelli giurisdizionali.
Ancora, e stavolta utilizzando una deroga consentita dalla legge al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Corte può giudicare su “altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata” (art. 27, ult. cpv., l. cit.). A questa modalità di intervento della Corte, che viene definita in dottrina come illegittimità costituzionale consequenziale, si ricorre quando, nella stessa o in altra legge, si ritrovano disposizioni che riproducono il medesimo contenuto normativo della disposizione dichiarata illegittima o che sono collegate da un nesso di strumentalità o funzionalità con la norma incostituzionale, oppure ancora quando dalla dichiarazione di illegittimità consegua che la presenza di altre disposizioni legislative non sia più costituzionalmente giustificata.
https://www.altalex.com/guide/giudizi-di-legittimita-costituzionale