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RACCOMANDATA:Commissione Tributaria Provinciale, Crotone, sentenza 19/02/2016

L’agente della riscossione deve dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato spedito per posta, pena la nullità della cartella di pagamento. Ad affermarlo è la Commissione tributaria provinciale di Crotone con una rivoluzionaria sentenza - la n. 28/01/2016, depositata l’8 febbraio 2016 (relatore Dott.ssa Rosina Scavelli) - che potrebbe avere conseguenze devastanti per le casse del fisco, qualora dovesse formarsi un orientamento in senso conforme, e far felici tutti i contribuenti vessati da Equitalia.

Nel caso esaminato dalla Ctp di Crotone, un contribuente, dopo aver ritirato presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione tutti gli estratti di ruolo emessi a suo carico, impugnava le inerenti cartelle di pagamento lamentandone la mancata notifica.

Si costituiva Equitalia, la quale produceva soltanto gli estratti di ruolo con le fotocopie degli avvisi di ricevimento, la cui valenza probatoria veniva contestata dal contribuente con successiva memoria depositata nei termini ex art. 32 del DLGS n. 546/1992.

In particolare, il ricorrente impugnava la conformità all’originale delle copie delle ricevute di ritorno delle raccomandate prodotte in giudizio, in quanto Equitalia non riveste la qualità di pubblico ufficiale, così come richiesto dall’art. 2719 del c.c.; contestava, inoltre, l’esistenza stessa del credito vantato, giacché Equitalia, non avendo depositato le cartelle di pagamento, non aveva nemmeno provato l’esatto contenuto delle buste raccomandate, vale a dire l’integrità degli atti che quest’ultima asseriva di aver spedito al contribuente.

La Provinciale di Crotone ha dato ragione al contribuente facendo ampio rinvio all’ormai consolidato orientamento della Cassazione (si veda: Cass. Sez. L., Sent. n. 24031/2006; Cass. Sent. n. 22041/2010; Cass. Ord. n. 9533/2015) secondo il quale, se il destinatario contesta il contenuto del plico raccomandato, è onere del mittente (quindi di Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto.

In effetti, la raccomandata postale, come chiarito in una precedente sentenza dei giudici della Corte (Cass. n. 18252/2013), è si un atto pubblico, ma fa fede in merito alle circostanze attestate, “tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata”.

La sentenza della Ctp di Crotone appare meritevole di essere segnalata anche sotto un altro aspetto. Infatti, i giudici di prime cure hanno rigettato la tesi interpretativa di Equitalia, che sosteneva l’inammissibilità dell’opposizione avverso gli estratti di ruolo, richiamando le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 19704 depositata il 2 ottobre 2015, hanno sancito che se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al contribuente, questi può adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa, ovvero quando riceve l’estratto di ruolo dall’agente della riscossione.

In questo modo i giudici della Corte hanno risolto a favore del contribuente un contrasto giurisprudenziale sorto sull’ammissibilità o meno dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Per quanto riguarda la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione, sempre la Suprema Corte di Cassazione, seppur per vicenda di carattere extra-fiscale, ma sulla base di principi validi anche in ambito tributario, con la sentenza n. 7051 del 9 maggio 2012 ha individuato il dies a quo da cui decorre il termine perentorio per l’opposizione agli atti, facendolo coincidere con il momento della conoscenza di fatto (quando il contribuente riceve l’estratto di ruolo) laddove la conoscenza legale - ossia la corretta notifica - sia venuta meno.

Tornando al caso esaminato dalla Ctp di Crotone, il ricorrente è venuto a conoscenza del debito a suo carico iscritto a ruolo in data 18 luglio 2012 e ha proposto ricorso in data 27 settembre 2012 (depositato in data 26 ottobre 2012 presso la Ctp di Crotone), per cui non vi sono stati dubbi sulla tempestività dell’impugnazione.

Fonte: ALTALEX

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