Ministra della Giustizia è:
l'avv. prof. Paola Severino Di Benedetto.
Il Ministro della Giustizia è il solo Ministro ad avere rilievo costituzionale: l'articolo 110 della Costituzione gli assegna il compito di curare "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia."
La particolarità discende dalle disposizioni con le quali la stessa Costituzione garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi "sono soggetti soltanto alla legge."
La particolarità discende dalle disposizioni con le quali la stessa Costituzione garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi "sono soggetti soltanto alla legge."
L'organo di rilevanza costituzionale che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario è il Consiglio Superiore della Magistratura che è presieduto dal Presidente della Repubblica. Spetta al Consiglio Superiore della Magistratura provvedere alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni dei magistrati.
La legge che regola il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura prevede la facoltà del ministro della giustizia di formulare richieste e osservazioni sulle materie di competenza propria del Consiglio Superiore della Magistratura. Può partecipare alle sedute del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o dare chiarimenti. Inoltre ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia.
Esprime il concerto sulla nomina dei capi degli uffici giudiziari.
Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Il Consiglio Superiore della Magistratura si pronuncia sulle azioni promosse dal ministro.
La Costituzione prevede dunque le due funzioni fondamentali del Ministro: l'organizzazione dei servizi e la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Le altre funzioni sono definite con legge ordinaria.
La legge che regola il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura prevede la facoltà del ministro della giustizia di formulare richieste e osservazioni sulle materie di competenza propria del Consiglio Superiore della Magistratura. Può partecipare alle sedute del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o dare chiarimenti. Inoltre ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia.
Esprime il concerto sulla nomina dei capi degli uffici giudiziari.
Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Il Consiglio Superiore della Magistratura si pronuncia sulle azioni promosse dal ministro.
La Costituzione prevede dunque le due funzioni fondamentali del Ministro: l'organizzazione dei servizi e la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. Le altre funzioni sono definite con legge ordinaria.
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