L’ art. 271 c.p.p. prevede casi tassativi di “inutilizzabilità patologica” dei risultati delle intercettazioni, che rilevano anche nel caso di opzione per il rito abbreviato e nel procedimento cautelare. Gli esiti di intercettazioni inutilizzabili perdono totalmente ogni capacità dimostrativa e, quindi, non possono essere utilizzati come prova nel giudizio neanche in favore dell'accusato.