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Licenziamento e Riforma Articolo 18: le esenzioni

Le nuove regole sui licenziamenti introdotte dalla Riforma del Lavoro Fornero non valgono per fare ricorso contro sentenze precedenti alle novità sull'articolo 18: le indicazioni della Cassazione.
Licenziamento, la riforma non si applica ai processi in corso.
Le nuove regole sul licenziamento della Riforma del Lavoro non valgono per i processi in corso: almeno, non per quelli che sono già in Cassazione.
Lo stabilisce la Suprema Corte, respingendo il ricorso di una società a cui i giudizi di primo e secondo grado avevano addebitato un licenziamento illegittimo - risalente al 2001 - imponendo il reintegro (previsto per le vecchie regole sul licenziamento, nelle aziende sopra i 15 dipendenti).
I ricorrenti proponevano l’applicazione della Riforma Fornero - nel frattempo intervenuta - auspicando un diverso giudizio sulla necessità di reintegro. Secondo la Cassazione, tuttavia, la Riforma non è applicabile ai processi in corso. 

Fonte: PMI - Articolo Completo QUI

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La catastrofe è dietro l'angolo, ma non importa a nessuno

I dati emersi lo scorso anno dall'analisi del Rapporto Clusit 2012, che andava ad analizzare la situazione della sicurezza informatica nel mondo e in Italia sulla base degli incidenti noti, aveva dipinto un quadro particolarmente grave e sconfortante. A distanza di un anno, la situazione non è purtroppo cambiata e anzi è peggiorata in quanto sono passati 365 giorni nel disinteresse e nell'immobilismo più totale con, parallelamente, l'aggravarsi e l'intensificarsi dei problemi di sicurezza. 
Fonte: QN

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IL TAR DEL LAZIO SCHIANTA EQUITALIA: LE CARTELLE SONO TUTTE NULLE! (E NON E' UNO SCHERZO)

«Le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all'interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.»
«La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.»
«Così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge secondo logiche clientelari. A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano neanche la qualifica di funzionari e neanche quelli che sono stati retrocessi alla nona qualifica funzionale (i quadri). Così, a comandare sui dirigenti vengono chiamati dei semplici impiegati.»
(Sintesi della sentenza Tar Lazio n. 6884)
Ed ora veniamo ai commenti di esperti e operatori del settore.
767 funzionari di Equitalia su 1146 sarebbero “abusivi”, quindi i loro atti nulli. Ma non è dato sapere chi siano. Motivi di sicurezza. Una delicatezza che non è stata usata per gli italiani e i loro conti correnti, ormai obbligatori per tutti per questioni di tracciabilità del denaro. Si, il nostro!In nome del principio di trasparenza, voluto dalla stessa Costituzione Equitalia sarà costretta a pubblicare i nomi dei funzionari coinvolti nel procedimento di riscossione del tributo, a differenza di quanto dichiarato precedentemente dall’ente che motivava la sua scelta con motivi di sicurezza. Il caso nasce dopo la richiesta, da parte di un contribuente, di conoscere il nome del funzionario che si occupava della sua pratica, per poter meglio valutare la sua strategia di difesa ed è in parallelo con quello di 767 dirigenti dello stesso ente la cui nomina è avvenuta attraverso procedure non corrette e quindi è stata decretata come nulla. La particolarità della questione nasce proprio dal fatto che questo piccolo esercito di funzionari è entrato a far parte della “famiglia” di Equitalia (una sorta di famiglia Addams ma completamente antipatica), senza attraversare l’iter classico per l’assunzione del personale, ovvero niente concorso né graduatorie pre esistenti. Nessun controllo, nessuna documentazione. Una ingiustizia per il cittadino il quale deve presentare, da adesso, una serie di scartoffie firmate anche da genitori e parenti in caso di regali particolarmente costosi oppure di prestiti che, in periodo di crisi, siamo sempre più spesso a chiedere, a tutto discapito di una “normale” dignità umana che diventa sempre più rara. (trendonline).
Sarebbero nulli tutti gli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a personale dipendente privo della qualifica di “dirigente”. Il terremoto è stato sollevato dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all'assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio [1]. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all'interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia. La Randaccio ha da poco presentato un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Avvocatura Generale e invita tutti i cittadini a ricorrere contro questo vizio di nullità. 
In pratica:
Secondo l’esposto presentato dalla dott.ssa Randaccio, tutti gli accertamenti fatti da Equitalia ma che provengono da ruoli trasmessi dalle Agenzie delle Entrate, in quanto firmati da personale privo della qualifica di dirigente, sono nulli all'origine, così come sono nulle tutte le attività di Equitalia.
Fonte: rischio calcolato e altri.

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CARCERI: CANCELLIERI, E' UNA PRIORITA' CHE MI STA A CUORE

(AGI) - Roma, 30 apr. - "Il tema del sovraffollamento delle carceri è una priorità, che mi sta molto a cuore". Lo afferma il neo ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, conversando con i giornalisti al Senato. L'Italia e' stata condannata dalle Corte europea per lo spazio troppo esiguo riservato ai detenuti italiani. (AGI)
Mal - 300927 APR 13
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Riforma del Mercato del Lavoro !

Varata ed Operativa - Fonte: PMI
La Riforma del Lavoro 2012 del governo Monti elaborata dal Ministro Elsa Fornero: la bozza del testo, le proposte dei Sindacati e di Confindustria, le implicazioni per i dipendenti sulle modifiche all'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori in relazione ai licenziamenti nelle aziende con più di 15 dipendenti, le novità su stipendi e contratti.

Scaricate il Testo del Ddl per la Riforma del Lavoro 2012.

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Per la paninoteca rumorosa nessuna condanna se disturba solo qualche condomino.

di Luana Tagliolini - Rumori in condomino che dilemma!
Per l'inibizione delle immissioni rumorose eccedenti la "normale tollerabilità" provenienti da attività o impianti, è necessario applicare l'art. 844 c.c. avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 
Se il bene della tranquillità è espressamente tutelato dal regolamento di condominio per accertare se l'attività illegittima costituisce o meno immissione vietata ex art. 844 cit. bisognerà avvalersi del criterio di valutazione fissato dal regolamento di condominio che può imporre limitazioni anche più severe di quelle indicate dall'art. 844 cit. 

Le immissioni, però, potrebbero avere anche risvolti penali come conseguenza del comportamento tenuto da chi commette immissioni rumorose oltre il limite della "normale tollerabilità" o di chi agisca contrariamente a quanto disposto da un regolamento condominiale; tali condotte potrebbero integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 659 del codice penale. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" purché ne sussistano le condizioni una delle quali è che il fenomeno rumoroso sia idoneo a disturbare un numero indeterminato di perone e non un numero limitato. 

Tali principi sono stati ribaditi, dalla Corte di Cassazione, in una recente sentenza (sez. I Penale, sent. del 17 aprile 2013, n. 17614) con la quale ha accolto il ricorso di un esercente una paninoteca - ubicata nel piano sottostante all'appartamento abitato dai coniugi-attori - condannato, in primo grado, per il reato di cui all'art. 659 c.p.

Fonte: Per la paninoteca rumorosa nessuna condanna se disturba solo qualche condomino.
(Fonte: StudioCataldi.it
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