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domenica 24 aprile 2016

RACCOMANDATA:Commissione Tributaria Provinciale, Crotone, sentenza 19/02/2016

L’agente della riscossione deve dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato spedito per posta, pena la nullità della cartella di pagamento. Ad affermarlo è la Commissione tributaria provinciale di Crotone con una rivoluzionaria sentenza - la n. 28/01/2016, depositata l’8 febbraio 2016 (relatore Dott.ssa Rosina Scavelli) - che potrebbe avere conseguenze devastanti per le casse del fisco, qualora dovesse formarsi un orientamento in senso conforme, e far felici tutti i contribuenti vessati da Equitalia.

Nel caso esaminato dalla Ctp di Crotone, un contribuente, dopo aver ritirato presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione tutti gli estratti di ruolo emessi a suo carico, impugnava le inerenti cartelle di pagamento lamentandone la mancata notifica.

Si costituiva Equitalia, la quale produceva soltanto gli estratti di ruolo con le fotocopie degli avvisi di ricevimento, la cui valenza probatoria veniva contestata dal contribuente con successiva memoria depositata nei termini ex art. 32 del DLGS n. 546/1992.

In particolare, il ricorrente impugnava la conformità all’originale delle copie delle ricevute di ritorno delle raccomandate prodotte in giudizio, in quanto Equitalia non riveste la qualità di pubblico ufficiale, così come richiesto dall’art. 2719 del c.c.; contestava, inoltre, l’esistenza stessa del credito vantato, giacché Equitalia, non avendo depositato le cartelle di pagamento, non aveva nemmeno provato l’esatto contenuto delle buste raccomandate, vale a dire l’integrità degli atti che quest’ultima asseriva di aver spedito al contribuente.

La Provinciale di Crotone ha dato ragione al contribuente facendo ampio rinvio all’ormai consolidato orientamento della Cassazione (si veda: Cass. Sez. L., Sent. n. 24031/2006; Cass. Sent. n. 22041/2010; Cass. Ord. n. 9533/2015) secondo il quale, se il destinatario contesta il contenuto del plico raccomandato, è onere del mittente (quindi di Equitalia) fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto.

In effetti, la raccomandata postale, come chiarito in una precedente sentenza dei giudici della Corte (Cass. n. 18252/2013), è si un atto pubblico, ma fa fede in merito alle circostanze attestate, “tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata”.

La sentenza della Ctp di Crotone appare meritevole di essere segnalata anche sotto un altro aspetto. Infatti, i giudici di prime cure hanno rigettato la tesi interpretativa di Equitalia, che sosteneva l’inammissibilità dell’opposizione avverso gli estratti di ruolo, richiamando le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 19704 depositata il 2 ottobre 2015, hanno sancito che se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al contribuente, questi può adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa, ovvero quando riceve l’estratto di ruolo dall’agente della riscossione.

In questo modo i giudici della Corte hanno risolto a favore del contribuente un contrasto giurisprudenziale sorto sull’ammissibilità o meno dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Per quanto riguarda la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione, sempre la Suprema Corte di Cassazione, seppur per vicenda di carattere extra-fiscale, ma sulla base di principi validi anche in ambito tributario, con la sentenza n. 7051 del 9 maggio 2012 ha individuato il dies a quo da cui decorre il termine perentorio per l’opposizione agli atti, facendolo coincidere con il momento della conoscenza di fatto (quando il contribuente riceve l’estratto di ruolo) laddove la conoscenza legale - ossia la corretta notifica - sia venuta meno.

Tornando al caso esaminato dalla Ctp di Crotone, il ricorrente è venuto a conoscenza del debito a suo carico iscritto a ruolo in data 18 luglio 2012 e ha proposto ricorso in data 27 settembre 2012 (depositato in data 26 ottobre 2012 presso la Ctp di Crotone), per cui non vi sono stati dubbi sulla tempestività dell’impugnazione.

Fonte: ALTALEX

QUI LA SENTENZA !

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lunedì 25 maggio 2015

Pignoramento di Equitalia del conto con redditi o pensioni basse: difesa !

- Le somme depositate e risultanti dal saldo conto al momento della notifica del pignoramento: pagamento che, tuttavia, non avviene immediatamente, ma solo dopo 60 giorni dal pignoramento. Ciò al fine di consentire al debitore la possibilità, se lo ritiene, di adempiere spontaneamente;   - successivamente, alle rispettive scadenze, le restanti somme. Il tutto fino a concorrenza del credito per il quale Equitalia procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati sino al giorno del pagamento e riportati nell’atto stesso.   Se il lettore dovesse aprire un nuovo conto corrente e lì chiedere all’ente previdenziale di accreditarvi la pensione, in prima battuta eviterebbe il problema del pignoramento del conto corrente e del blocco delle somme ivi accreditate, in quanto il nuovo conto resterebbe libero da procedure esecutive. Tuttavia, grazie all’anagrafe dei conti correnti – una nuova banca dati che gli istituti di credito alimentano con tutte le informazioni relative ai rapporti intrattenuti coi propri clienti e aggiornata in tempo reale proprio al fine delle indagini fiscali – Equitalia è in grado, in qualsiasi momento, di conoscere dove la sua pensione va a finire e, quindi, eventualmente, decidere di estendere il pignoramento anche al nuovo conto. Dunque, il problema potrebbe ripresentarsi anche dopo breve tempo.   A questo punto, posto il basso importo della pensione del lettore, potrebbe essere utile valutare, con il proprio avvocato, la possibilità di presentare ricorso al giudice [1] chiedendo la riduzione del pignoramento del conto, effettuato da Equitalia, a solo 1/10 (un decimo). Questo perché, secondo un orientamento giurisprudenziale evolutivo (tuttavia ancora minoritario) [2], qualora il debitore riesca a dare dimostrazione al giudice che sul conto corrente bancario o postale, sottoposto a pignoramento, confluiscono solo le somme imputabili a reddito di lavoro dipendente o di pensione, il giudice potrebbe ridurre la misura degli importi pignorati. Non vi sarebbe, infatti, ragione per differenziare il pignoramento fatto presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico (che, per legge, può avvenire entro limiti massimi prestabiliti dalla legge) rispetto a quello in banca (dove invece tali limiti non operano) se si offre la prova che la natura del credito è sempre identica e non vi è stata confusione con altre somme. In parole povere, se Lei riuscirà a dimostrare in causa che, sul conto in questione, non è stato mai fatto alcun altro accredito se non la pensione (circostanza facilmente documentabile con un estratto conto), il giudice potrebbe restituirle anche più dei 9/10 della somma pignorata. Infatti verrebbe applicata la regola generale in base alla quale la pensione non può essere pignorata fino al minimo vitale (525,89 euro) e, per la residua parte, solo nei limiti di un decino: dal 2012 infatti [3], per le pensioni inferiori a 2.500 euro, il pignoramento massimo che Equitalia può operare è di un decimo. 
Fonte: La Legge per Tutti - Articolo Originale QUI !

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giovedì 26 febbraio 2015

Equitalia, sanatoria 2015 per le cartelle. Salvi evasori del canone Rai.

Equitalia
Dalle pieghe della legge di stabilità 2015, arriva la sorpresa inaspettata per i contribuenti italiani: una nuova mini sanatoria sulle cartelle di Equitalia, che arriva a togliere dal groppone qualche debito di troppo alle famiglie.
Niente di epocale, sia chiaro, ma comunque un bonus per chi deve un po’ di euro all’erario e si trova gli esattori alle calcagna. A rientrare nella cancellazione dei debiti pregressi con il fisco, infatti, saranno tutte le cartelle emanate da Equitalia e dagli agenti di riscossione a partire dal 2000 e che non superino i 300 euro di importo.
In sostanza, sarebbero coinvolte fino al 70% delle cartelle attualmente aperte da parte dell’ente responsabile alla riscossione: tra esse, figurano spese inevase come il mancato pagamento del canone Rai, oppure multe mai saldate per infrazioni al codice della strada.
E’ tutto scritto nel comma 688 della finanziaria diventata legge i giorni prima di Natale, ed entrate in vigore a partire dallo scorso primo gennaio 2015:
“Alle comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote di cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19″
Come chiedere il condono
Per le cartelle di recente emanazione – come il 2014 – si dovranno attendere ancora tre anni prima di poter vedere attivata la sanatoria, ma per quelle più vecchie si potrà accedere alla cancellazione.
Non sarà necessario avanzare alcuna richiesta da parte del debitore: se entro il terzo anno dall’emanazione Equitalia non è riuscita a ottenere quanoto dovuto, entro i 300 euro la cartella emanata si considererà estinta e inesigibile.

lunedì 19 maggio 2014

EQUITALIA: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE




mercoledì 9 aprile 2014

Equitalia deve esibire la cartella !

equitalia file ok
NOVITÀ DALLA CASSAZIONE a cura dell'avv. Matteo Sances
Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia
della Suprema Corte che, con ordinanza n.18252 del 30/07/2013, ha avuto modo di rispondere a una contestazione del contribuente il quale aveva impugnato una cartella esattoriale poiché notificata incompleta (in quanto priva di alcune pagine).
I giudici della Corte di Cassazione, dunque, hanno sancito “… ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione del menzionato art. 26- a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico)fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata”.
In pratica, secondo la Suprema Corte la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.
D’altronde, l’obbligo di esibire la cartella viene espressamente previsto dall’art. 26, comma 4 del DPR n. 602/73, il quale prevede che “il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Va da sé, quindi, che producendo solamente le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza le cartelle esattoriali il concessionario non ha ottemperato assolutamente all’obbligo previsto dalla legge.
La predetta sentenza, dunque, conferma sostanzialmente l’indirizzo già espresso da alcune Commissioni Tributarie e in particolare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (si vedano le sentenze della CTP di Parma n. 15/07/10 e la n. 40/01/10 disponibili su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti), dove i giudici rilevano che “Equitalia ... si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno”.
Tale questione è sicuramente molto importante poiché può accadere che il contribuente riceva – come nel caso affrontato dalla Cassazione – una cartella priva di alcune pagine oppure che venga a conoscenza di un debito tributario solo ad esecuzione già iniziata (si pensi al caso di un pignoramento su c/c bancario senza la preventiva notifica della cartella per vizi di notifica della stessa) e abbia la necessità oltre che il diritto di conoscere a pieno quanto gli viene richiesto.
Infine, sempre in merito all’onere del concessionario di esibire le cartelle in giudizio, si segnala un’altra recente sentenza della Suprema Corte dove i giudici sottolineano che “questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali perché la Concessionaria non le ha prodotte” (Ord. Corte Cass. n.22041 del 28/10/10).   
Alla luce di quanto illustrato, dunque, risulta chiaro il diritto di ogni contribuente di visionare sempre copia delle cartelle che lo riguardano quando sorgono dubbi in merito alla loro completezza (o addirittura in merito alla loro esistenza).

Avv. Matteo Sances

martedì 24 dicembre 2013

ITALIA EQUA E NON EQUITALIA !




giovedì 19 settembre 2013

Attenti ad Equitalia ! Scommette sull’ignoranza dei contribuenti e tenta il colpo, violando 2 leggi.

Pubblichiamo il comunicato di Federcontribuenti, lungo ma val la pena di leggerlo, si scopre infatti che Equitalia tenta il colpo, contando sull’ignoranza in materia dei contribuenti, violando ben 2 leggi! Ma il primo a violare le leggi è il Governo stesso: le tasse vanno approvate dal Parlamento, non sono atti amministrativi! 
Fate girare, tanti non sanno! 

Fonte: Signoraggio.it - Articolo Completo QUI

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venerdì 6 settembre 2013

Ricorsi contro Equitalia: basta eccepire il difetto di notifica per obbligare la controparte a depositare l’originale.

Necessario provare il credito con la produzione degli originali delle cartelle esattoriali: le copie non fanno prova se vengono disconosciute dal ricorrente.   
Qualcuno ha trovato un facile sistema per vincere i ricorsi contro Equitalia. Quale? Sentite questo caso giudiziario.   La vicenda Un contribuente aveva sollevato ricorso contro l’esecuzione forzata intrapresa, nei suoi confronti, da Equitalia. Nel proprio atto, egli aveva dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali da cui sarebbe scaturito il credito dell’Agente della riscossione. Vera o falsa che fosse tale circostanza, il giudice ha ritenuto che, per poter fornire prova contraria di ciò, Equitalia dovesse per forza depositare in giudizio gli originali delle cartelle (asseritamente) notificate. E così, la Commissione Tributaria ha ordinato all'esattore la produzione di tali documenti. 
Qui l'articolo Completo :  http://www.laleggepertutti.it/35030_ricorsi-contro-equitalia-basta-eccepire-il-difetto-di-notifica-per-obbligare-controparte-a-depositare-loriginale#sthash.FilE89Zp.dpuf

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mercoledì 8 maggio 2013

IL TAR DEL LAZIO SCHIANTA EQUITALIA: LE CARTELLE SONO TUTTE NULLE! (E NON E' UNO SCHERZO)

«Le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all'interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.»
«La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.»
«Così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge secondo logiche clientelari. A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano neanche la qualifica di funzionari e neanche quelli che sono stati retrocessi alla nona qualifica funzionale (i quadri). Così, a comandare sui dirigenti vengono chiamati dei semplici impiegati.»
(Sintesi della sentenza Tar Lazio n. 6884)
Ed ora veniamo ai commenti di esperti e operatori del settore.
767 funzionari di Equitalia su 1146 sarebbero “abusivi”, quindi i loro atti nulli. Ma non è dato sapere chi siano. Motivi di sicurezza. Una delicatezza che non è stata usata per gli italiani e i loro conti correnti, ormai obbligatori per tutti per questioni di tracciabilità del denaro. Si, il nostro!In nome del principio di trasparenza, voluto dalla stessa Costituzione Equitalia sarà costretta a pubblicare i nomi dei funzionari coinvolti nel procedimento di riscossione del tributo, a differenza di quanto dichiarato precedentemente dall’ente che motivava la sua scelta con motivi di sicurezza. Il caso nasce dopo la richiesta, da parte di un contribuente, di conoscere il nome del funzionario che si occupava della sua pratica, per poter meglio valutare la sua strategia di difesa ed è in parallelo con quello di 767 dirigenti dello stesso ente la cui nomina è avvenuta attraverso procedure non corrette e quindi è stata decretata come nulla. La particolarità della questione nasce proprio dal fatto che questo piccolo esercito di funzionari è entrato a far parte della “famiglia” di Equitalia (una sorta di famiglia Addams ma completamente antipatica), senza attraversare l’iter classico per l’assunzione del personale, ovvero niente concorso né graduatorie pre esistenti. Nessun controllo, nessuna documentazione. Una ingiustizia per il cittadino il quale deve presentare, da adesso, una serie di scartoffie firmate anche da genitori e parenti in caso di regali particolarmente costosi oppure di prestiti che, in periodo di crisi, siamo sempre più spesso a chiedere, a tutto discapito di una “normale” dignità umana che diventa sempre più rara. (trendonline).
Sarebbero nulli tutti gli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a personale dipendente privo della qualifica di “dirigente”. Il terremoto è stato sollevato dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all'assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio [1]. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all'interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia. La Randaccio ha da poco presentato un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Avvocatura Generale e invita tutti i cittadini a ricorrere contro questo vizio di nullità. 
In pratica:
Secondo l’esposto presentato dalla dott.ssa Randaccio, tutti gli accertamenti fatti da Equitalia ma che provengono da ruoli trasmessi dalle Agenzie delle Entrate, in quanto firmati da personale privo della qualifica di dirigente, sono nulli all'origine, così come sono nulle tutte le attività di Equitalia.
Fonte: rischio calcolato e altri.

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giovedì 20 dicembre 2012

MALABUROCRAZIA

Accusato di evasione. E' falso Ma Equitalia: "Paghi lo stesso". Il fisco ammette l'errore, però intanto pignora 18mila Euro a un ex primario. Che ora chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine. Qui l'articolo completo. 
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venerdì 10 agosto 2012

ITALIA EQUA (non Equitalia)

Pagare le imposte? È un dovere. Ma uno Stato responsabile non può stroncare la vita dei suoi cittadini in un momento di recessione. Una buona amministrazione deve interpretare in prima persona le necessità del territorio non demandare a terzi. La ragionieristica non può prevalere sull’economia e sul risparmio: chiudiamo Equitalia.
La prima casa è un diritto del cittadino nonché un dovere dello Stato garantirlo. Per questo reputiamo l’Imu sulla prima abitazione un’imposta iniqua, perché va a incidere negativamente sulla stabilità. Nella tua casa ci sono i sacrifici della tua famiglia.
Da protestati a protestanti. Vogliamo un’amnistia per tutti coloro che iscritti nelle liste di cattivi pagatori (ma a volte creditori dello Stato) non riescono ad accedere al sistema creditizio. Per rilanciare l’economia, per un nuovo patto di sviluppo nazionale.
(di Aldo Atti).

IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

venerdì 15 giugno 2012

Equitalia invia intimazioni di pagamento

AGENPRESS -  Equitalia non solo non retrocede ma si avventura in situazioni estremamente compromettenti dal punto di vista giuridico e davanti alle tante sentenze che la vedono condannata muta usi e costumi ad aggirare la stessa Legge come un famelico camaleonte.
Un fenomeno che in questi giorni sta trovando il suo picco: migliaia i cittadini dopo aver vinto la causa contro Equitalia stanno ricevendo, anche a distanza di anni, intimazioni di pagamento su quegli stessi debiti che un giudice gli aveva annullato con sentenza. Non solo,Equitalia ha mutato anche il sistema di invio delle cartelle, una macchinazione per ingannare le stesse sentenze che annullano cartelle inviate senza la giusta notificazione.
Ora in uno stesso plico Equitalia invia più cartelle e questo potrebbe dar vita ad un pericoloso buco giuridico che rischia di pregiudicare diritti e giustizia degli stessi contribuenti. « Si tratta di abuso di potere, - spiega il presidente Finocchiaro -, dove si configura il reato penale in chi firma l'intimazione di pagamento per un credito vantato da Equitalia ma che un giudice tributarista o civile ha annullato con sentenza univoca.
Ancor più grave l'abuso se consideriamo che Equitalia si è costituita nei giudizi e che quindi non può dirsi all'oscuro. Dobbiamo avvisare questi cittadini che devono ricorrere con urgenza contro queste intimazioni di pagamento che sono in piena violazione.
Ecco lo scopo del nostro esposto alla procura penale di Roma, aprire un'accurata indagine sull'operato di Equitalia perchè è ovvia la violazione civile e penale dell'agenzia e se la classe politica non interviene e da ritenersi complice di questi abusi». 

giovedì 31 maggio 2012

Equitalia: Stop a Ganasce Fiscali !

di Francesca Vinciarelli - Fonte PMI
Commissione Tributaria di Roma impone lo stop alle ganasce fiscali pronunciandosi contro Equitalia: sotto accusa intimidazione, mancata notifica e sproporzione rispetto al dovuto.
Periodo difficile per Equitalia, la società di riscossione tributi che negli ultimi tempi ha subito violente manifestazioni di dissenso:
la Commissione Tributaria di Roma si è infatti pronunciata in una sentenza contro Equitalia, decretando in pratica lo stop alle ganasce fiscali.
IL VOSTRO UFFICIO STAMPA