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domenica 28 aprile 2013

Per la paninoteca rumorosa nessuna condanna se disturba solo qualche condomino.

di Luana Tagliolini - Rumori in condomino che dilemma!
Per l'inibizione delle immissioni rumorose eccedenti la "normale tollerabilità" provenienti da attività o impianti, è necessario applicare l'art. 844 c.c. avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 
Se il bene della tranquillità è espressamente tutelato dal regolamento di condominio per accertare se l'attività illegittima costituisce o meno immissione vietata ex art. 844 cit. bisognerà avvalersi del criterio di valutazione fissato dal regolamento di condominio che può imporre limitazioni anche più severe di quelle indicate dall'art. 844 cit. 

Le immissioni, però, potrebbero avere anche risvolti penali come conseguenza del comportamento tenuto da chi commette immissioni rumorose oltre il limite della "normale tollerabilità" o di chi agisca contrariamente a quanto disposto da un regolamento condominiale; tali condotte potrebbero integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 659 del codice penale. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" purché ne sussistano le condizioni una delle quali è che il fenomeno rumoroso sia idoneo a disturbare un numero indeterminato di perone e non un numero limitato. 

Tali principi sono stati ribaditi, dalla Corte di Cassazione, in una recente sentenza (sez. I Penale, sent. del 17 aprile 2013, n. 17614) con la quale ha accolto il ricorso di un esercente una paninoteca - ubicata nel piano sottostante all'appartamento abitato dai coniugi-attori - condannato, in primo grado, per il reato di cui all'art. 659 c.p.

Fonte: Per la paninoteca rumorosa nessuna condanna se disturba solo qualche condomino.
(Fonte: StudioCataldi.it
www.studiostampa.com

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